(massima n. 1)
In tema di provvedimenti di volontaria giurisdizione del giudice tutelare, sempre revocabili o modificabili a norma dell'art. 742 c.p.c., non č ipotizzabile una richiesta di riesame avanzata, anziché al giudice tutelare, al giudice (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni) investito della competenza ad esaminare il reclamo (art. 45 disp. att. c.c.), il quale abbia gią consumato tale potere respingendo il reclamo in precedenza proposto dal richiedente avverso il provvedimento del predetto giudice monocratico.