(massima n. 1)
Mentre la competenza a disporre la revoca di un provvedimento di volontaria giurisdizione per un preesistente vizio di legittimitą o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo spetta allo stesso giudice che lo ha emesso e, quindi, al giudice superiore se il provvedimento revocando sia stato adottato a seguito di reclamo, la competenza a disporre la revisione (totale o parziale) del provvedimento emesso in sede di reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti, spetta al giudice competente ad emettere in primo grado il provvedimento stesso.