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Articolo 738 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 738 Codice di procedura civile

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore (1), che riferisce in camera di consiglio [disp. att. 113].

Se deve essere sentito il pubblico ministero [70], gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni (2) in calce al provvedimento del presidente [72].

Il giudice può assumere informazioni (3).

Note

(1) Nel procedimento camerale non è previsto il giudice istruttore, bensì il giudice relatore che può compiere attività di istruzione, procedendo anche all'audizione degli interessati.
(2) Il parere motivato del pubblico ministero deve essere obbligatoriamente reso prima che il relatore riferisca in camera di consiglio. Si tratta di un parere che non è vincolante, ma la sua mancanza comporta la nullità del provvedimento.
(3) Secondo parte della dottrina il giudice delegato al compimento dei mezzi istruttori è il giudice relatore, mentre secondo un diverso orientamento sarebbe il collegio l'unico organo competente a decidere in ordine all'acquisizione degli elementi probatori e a procedere all'assunzione dei mezzi istruttori, mentre sarebbe il giudice relatore il componente del collegio che ha il compito di informare in ordine ai termini della questione, senza che gli sia riservata in via esclusiva alcuna attività istruttoria.

Spiegazione dell'art. 738 Codice di procedura civile

La norma in esame descrive in maniera sintetica il procedimento che si svolge in camera di consiglio.
La dottrina è concorde nel ritenere che il procedimento in esame abbia natura di tipo inquisitorio, in quanto l'organo giudiziario ha ampia discrezionalità nell'ottenere e nell’assumere gli elementi necessari alla formazione del suo convincimento, in deroga al principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 del c.p.c..

Nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio si distingue generalmente tra procedimenti unisoggettivi (sono tali quelli destinati a concludersi con l'emissione di un provvedimento che soddisfa l'interesse di un solo soggetto) e procedimenti plurisoggettivi (così definiti perchè la tutela viene prestata nei confronti di altri soggetti).

Il 2° co. di questa norma trova applicazione sia nel caso in cui sia prevista l'audizione del P.M. sia nel caso in cui il P.M. possa promuovere il procedimento camerale.
Qualora la legge richieda il parere del P.M., tale parere non è vincolante per il giudice, ma l'omissione di tale atto determina l'invalidità del provvedimento finale.

Secondo quanto previsto al terzo comma, il giudice può compiere, anche ex officio e allorchè lo ritenga opportuno, una vera e propria istruzione probatoria.
L'espressione “assumere informazioni” caratterizza l'iniziativa d'ufficio del giudice, l'atipicità oggettiva e modale delle informazioni che possono essere acquisite e l'essenzialità della preventiva audizione del P.M.

Normalmente il provvedimento con cui si chiude il procedimento camerale non può condannare alle spese; in tal senso si è espressa la giurisprudenza prevalente, la quale fa osservare che, non potendo esserci soccombenza, le spese non possono essere allocate ex art. 91 del c.p.c., restando a carico del soggetto che le ha anticipate.

Massime relative all'art. 738 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4412/2015

Nel procedimento camerale, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante l'applicazione estensiva ed analogica delle disposizioni del processo di cognizione, sicché è tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio richiedendo i necessari chiarimenti (ex art. 183, quarto comma, cod. proc. civ.) e, se del caso, assumendo sommarie informazioni da soggetti terzi (ex art. 738, terzo comma, cod. proc. civ.), sempreché tale modalità di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire all'onere probatorio o con finalità meramente esplorative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto della corte di appello, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per equa riparazione in ragione della divergenza tra il nome e il codice fiscale della ricorrente e le generalità risultanti nel processo presupposto, omettendo di indicare la questione e di acquisire chiarimenti dalle parti o informazioni dall'Agenzia delle entrate).

Cass. civ. n. 21952/2014

Lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha natura contenziosa, non incompatibile con il rito camerale, essendo rivolto ad una decisione atta ad assumere autorità di giudicato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite. Ne consegue che in tale procedimento non trova applicazione l'art. 738, secondo comma, cod. proc. civ. sulla partecipazione obbligatoria del P.M. e, in secondo luogo, che il provvedimento decisorio, emesso nella forma del decreto, è legittimamente sottoscritto dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore ai sensi dell'art. 135, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 19203/2014

Nei giudizi camerali che anche in grado di appello si introducono con ricorso (nella specie, un procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità), l'omessa notifica di quest'ultimo e del decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice, non comporta l'improcedibilità della domanda o dell'impugnazione, poiché, in assenza di una espressa previsione in tal senso, vanno evitate interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., sempre che la parte resistente o appellata non si sia costituita, così sanando - con effetto "ex tunc" - il vizio della notificazione.

Cass. civ. n. 24965/2011

In tema di procedimento camerale, il potere riconosciuto al giudice dall'art. 738, secondo comma, c.p.c. costituisce oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo, sicché il suo mancato esercizio non determina l'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte di appello, che aveva dichiarato improponibile un ricorso per equa riparazione, giudicando infondata la doglianza secondo cui il giudice non aveva assunto, d'ufficio, informazioni in ordine all'effettiva pendenza del procedimento presupposto, ai fini del decorso del termine decadenziale).

Cass. civ. n. 23456/2011

Nei procedimenti camerali attivati su ricorso, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti, ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporne la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onerata la parte ricorrente di attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria. Peraltro, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente al decreto adottato dal giudice, il ricorrente può esperire le iniziative necessarie per l'ottenimento del possibile differimento dell'udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima della celebrazione dell'udienza già predeterminata e dell'adozione definitiva dei relativi provvedimenti. (Principio enunciato in riferimento ad un giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze di un perito traduttore proposto dalla Procura generale presso la Corte d'appello).

Cass. civ. n. 11859/2007

In tema di procedimento camerale, viola il principio del contraddittorio il provvedimento che, statuendo su posizioni di diritto soggettivo, sia stato emesso all'esito di un procedimento del quale il destinatario degli effetti non è stato informato e nel quale questi non ha potuto pertanto interloquire (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di liquidazione del compenso al curatore fallimentare — che abbia rinunciato all'incarico — emanato su istanza del curatore subentrante e senza instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'interessato, a seguito di cassazione con rinvio di precedente liquidazione)

Cass. civ. n. 1656/2007

Nel procedimento in materia di ricongiungimento familiare, che si svolge secondo il rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile, anche in sede di reclamo, sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali

Cass. civ. n. 20670/2005

Nel procedimento camerale ex art. 737 c.p.c. — con cui si svolge l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero —, affinché il principio del contraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti a disposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la possibilità di approntare le sue difese. Ne deriva che, perché sia configurabile una violazione del principio del contraddittorio in conseguenza della produzione documentale effettuata all'udienza nella quale il giudice si è riservato di provvedere sull'espulsione, è necessario che la parte formuli una richiesta esplicita di rinvio dell'udienza al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla controparte.

Cass. civ. n. 19514/2005

Nei procedimenti camerali attivati su istanza di parte, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ed è altresì tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche alla sua comunicazione a chicchessia, non essendovi un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore di un fallimento; tale reclamo era stato archiviato per mancata comparizione dell'interessato nell'udienza immediatamente successiva a quella inizialmente fissata, e rinviata di ufficio; avendo il ricorrente chiesto la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del reclamo, il presidente del tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza; la S.C., ritenuto che il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento emesso dal presidente del tribunale coinvolgesse anche il precedente provvedimento di archiviazione, lo ha rigettato, enunciando il riferito principio, ed osservando che la mancata comparizione all'udienza successiva era stata determinata dal mancato assolvimento dell'onere posto a carico del ricorrente, il cui adempimento avrebbe consentito a quest'ultimo di prendere atto del rinvio di ufficio dell'udienza).

Cass. civ. n. 16206/2004

Nel giudizio promosso con ricorso contro il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo precedente all'abrogazione di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'onere posto a carico del giudice di procedere all'audizione dell'interessato in tanto può ritenersi violato in quanto della fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso non venga dato avviso allo straniero e al difensore da questo nominato. La mancata audizione dell'interessato, del resto, non è causa di nullità del provvedimento, in quanto il giudice è tenuto a decidere in ogni caso entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, sicché la decisione può essere validamente presa anche in assenza del ricorrente. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha dedotto che la comunicazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fosse stata tempestivamente effettuata dalla circostanza che, nel caso di specie, il difensore dello straniero aveva partecipato al procedimento dinanzi al tribunale, svolgendo istanze e contestando le difese dell'amministrazione convenuta).

Cass. civ. n. 14200/2004

Il giudizio per la dichiarazione di paternità (e di maternità) naturale di minori davanti al tribunale per i minorenni è soggetto, a norma dell'art. 38 disp. att. c.c., al rito camerale (e non al rito contenzioso ordinario), nel rispetto tuttavia del principio del contraddittorio, stante la natura contenziosa del procedimento, e nella sostanziale equiparazione dell'attività istruttoria a quella propria dell'ordinario giudizio di cognizione, restando fermo, anche in tale ambito, il normale esercizio della facoltà di prova e l'onere di allegazioni e deduzioni, secondo il principio dispositivo. E sebbene l'art. 738, ultimo comma, c.p.c. consenta di assumere informazioni d'ufficio e, quindi, di decidere senza necessità di ricorre ad altre fonti di prova, ove il giudice ritenga, nel suo prudente apprezzamento, insufficienti, ai fini probatori, le informazioni assunte, e necessario ricorrere alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, egli non può sostituirsi alla parte nell'esercizio dei poteri di allegazione, di deduzione ed eccezione ad essa spettanti.

Cass. civ. n. 12428/2004

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione dell'espulsione — nonché sull'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della revoca del decreto di espulsione, — attribuita dall'art. 13, comma nono del D.L.vo 7 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113, al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso uno dei detti provvedimenti, ha natura funzionale e inderogabile, in quanto ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso art. 13 del T.U., la disciplina prevista per i procedimenti in camera di consiglio, per i quali l'art. 28 c.p.c. esclude la derogabilità della competenza per territorio. Ciò comporta altresì l'inapplicabilità del disposto dell'art. 33 c.p.c. sul cumulo soggettivo, in quanto, determinando uno spostamento di competenza territoriale rispetto agli ordinari criteri, esso può ritenersi applicabile solo se detti criteri sono relativi e derogabili, e non anche quando hanno, invece, carattere assoluto e inderogabile.

Cass. civ. n. 11351/2004

Nel procedimento camerale concernente diritti o status (riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione giudiziale di paternità di minore) non è ravvisabile, nell'attività svolta dal giudice delegato dal collegio, alcuna espropriazione dei poteri riservati a quest'ultimo, né alcuna compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio allorché i difensori delle parti non siano stati sentiti direttamente dal collegio, quando essi abbiano avuto la possibilità di depositare memorie scritte, atteso che il principio del contraddittorio non implica necessariamente oralità, ma può esplicarsi con pienezza anche attraverso la forma scritta.

Cass. civ. n. 8983/2004

Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al giudice è attribuito dall'art. 738 c.p.c., cui rinvia l'art. 13, comma 2, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 3 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113 (applicabile ratione temporis alla specie), il potere di assumere informazioni, oltre che quello di acquisire specifiche informazioni dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Ne consegue che qualora il prefetto, che oltre ad essere parte nel giudizio «rimane» Amministrazione pubblica, trasmetta prima dell'udienza, a mezzo fax, documentazione poi valutata dal giudice, tale documentazione, ritualmente acquisita al fascicolo e liberamente esaminabile dall'opponente, ben può essere assunta dal tribunale a fonte del proprio convincimento.

Cass. civ. n. 3266/2004

In materia di opposizione all'espulsione dello straniero, poiché l'art. 244, comma 2, del D.L.vo n. 51 del 1998 dispone che le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono devolute al tribunale in composizione monocratica, «anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del c.p.c.» ossia a procedimenti in camera di consiglio, pur se incidenti su diritti soggettivi, così esprimendo una chiara eccezione alla riserva di collegialità prevista dall'art. 50 bis, secondo comma c.p.c. (introdotto dall'art. 56 del medesimo D.L.vo n. 51 del 1988 e che prevede debba il tribunale in composizione collegiale giudicare nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss. «salvo che sia altrimenti disposto»), l'opposizione al decreto di espulsione, già attribuito alla competenza pretoria dagli artt. 13, comma 9, e 13 bis della legge n. 286 del 1998, dopo la soppressione delle preture ed il passaggio — in assenza di diversa determinazione — della competenza al tribunale, dev'essere trattato, con le forme camerali, e deciso dal tribunale in composizione monocratica.

Cass. civ. n. 10577/2003

Nel procedimento, di volontaria giurisdizione, previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori) — inquadrabile nello schema generale dei procedimenti speciali in materia di famiglia e di stato delle persone, e quindi soggetto, per quanto in essa non previsto, alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, e nel contempo caratterizzato dall'estrema urgenza di provvedere nell'interesse del minore —, non sono normativamente previsti — per deposito di atti, citazione di testimoni, preavvisi alle parti, controdeduzioni — i termini e le modalità ordinariamente posti a garanzia del contraddittorio, essendo questo assicurato dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e dalla comunicazione alle parti del relativo decreto. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità del procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, la mancata concessione alle parti di un termine per esame e controdeduzione in ordine ad una relazione informativa del consultorio, acquisita agli atti il giorno precedente quello dell'udienza camerale, allorché di tale relazione sia stata comunque consentita la visione alle parti presenti.

Cass. civ. n. 5117/2003

Nel processo di opposizione al decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, non è consentita la deduzione a verbale di ragioni di nullità del decreto espulsivo con riguardo a vizi del provvedimento (nella specie, la mancanza di sottoscrizione del prefetto) già fatti palesi dal testo comunicato all'espellendo, non sussistendo ragioni per le quali, nel procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., 13 e 13 bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dal D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113), avente ad oggetto motivi di illegittimità di un atto amministrativo, debba essere mutata la regola secondo cui con l'atto introduttivo deve procedersi alla integrale editio actionis, salva l'ipotesi in cui il vizio prospettabile abbia carattere processuale, derivando dal processo di opposizione e pertanto da un momento successivo a quello del deposito del ricorso.

Cass. civ. n. 3354/2003

In tema di espulsione degli stranieri, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di convalida della misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea disposta dal questore, ai sensi dell'art. 14, D.L.vo n. 286/1998, proposto nei confronti del questore stesso, atteso che a quest'ultimo — a differenza che al prefetto, quanto al provvedimento di espulsione di sua competenza — non è dalla legge attribuita alcuna legittimazione processuale (attiva o passiva), che di conseguenza spetta, secondo le regole ordinarie, esclusivamente al Ministro, cui il ricorso va notificato presso l'avvocatura generale dello Stato.

Cass. civ. n. 3154/2003

Nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero il giudice deve, in ogni caso, sentire l'interessato, giusta disposto dell'art. 13, comma nono del D.L.vo n. 286/2000 (Nel testo precedente alle modifiche di cui alla legge n. 189/2002), attesi il carattere indiscutibilmente contenzioso del procedimento stesso e la conseguente applicabilità del principio del contraddittorio, che impone (art. 4 D.L.vo n. 113/1999, introduttivo dell'art. 13 bis nel D.L.vo n. 286/1998) la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'autorità emittente (decreto che va, peraltro, comunicato allo straniero per ragioni di coerenza con il modello procedimentale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., richiamati dal citato art. 13, comma nono), senza che la necessità della predetta audizione nei termini e nei modi di legge possa ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, e tanto meno da quella eventualmente tenutasi dinanzi all'autorità amministrativa presso il centro di accoglienza.

Cass. civ. n. 13869/2001

Nel procedimento conseguente all'impugnazione del provvedimento d'espulsione dello straniero (disciplinato dagli artt. 13 e 13 bis del D.L.vo n. 286 del 1998, con riferimento agli artt. 737 ess. c.p.c.) non è prevista la concessione di un «termine a difesa» per consentire all'espulso di integrare le istanze istruttorie.

Cass. civ. n. 15298/2000

Il principio della immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 374 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti collegiali (come i procedimenti in camera di consiglio), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore, ma solo un relatore; conseguentemente è consentita la sostituzione di uno o più giudici anche in occasione dell'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 8703/2000

In tema di procedimenti in camera di consiglio (nella specie, sul ricorso al tribunale avverso una decisione della commissione regionale per l'artigianato in tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane), l'art. 738 c.p.c. prevede che, nelle ipotesi in cui la legge dispone che sia sentito il pubblico ministero, gli atti sono «a lui previamente comunicati, ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente del collegio». Ove, peraltro, sia trasmesso al P.M. soltanto il ricorso, senza gli atti del fascicolo d'ufficio, deve ritenersi assolto tale obbligo ove questi esprima ugualmente il proprio parere, prima che il giudice relatore riferisca in camera di consiglio, avendo lo stesso P.M. ricevuto notizia dell'esistenza del procedimento, ed avendo discrezionalmente ed insindacabilmente scelto di formulare le proprie conclusioni sulla base della conoscenza del solo ricorso, anziché, come pure avrebbe potuto, al termine del procedimento, o comunque dopo aver preso visione dei relativi atti.

Cass. civ. n. 8386/2000

Nei procedimenti in camera di consiglio nei quali, per previsione legislativa, debba essere sentito il pubblico ministero (nella specie, impugnazione innanzi al tribunale della decisione della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione provinciale), questi è tenuto solo a formulare le sue conclusioni, e non ad intervenire con comparsa (o memoria), né a partecipare alla udienza.

Cass. civ. n. 10615/1999

Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti; conseguentemente, non è viziato il provvedimento con cui il giudice delegato, dopo aver ammesso la prova testimoniale dedotta dalle parti, all'udienza fissata per l'assunzione non vi proceda e rimetta le parti innanzi al collegio; infatti, tale provvedimento non si sostanzia in una irrituale revoca dell'ordinanza istruttoria per motivi attinenti alla rilevanza e ammissibilità della prova, ma pone rimedio ad un precedente errore, consentendo il pieno esercizio dei poteri istruttori al giudice collegiale, cui sono attribuiti in via esclusiva e che può pertanto anche ritenere superflue le prove dedotte e in precedenza irritualmente ammesse.

Cass. civ. n. 1947/1999

In tema di giudizio camerale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 738 c.p.c. (secondo cui «il giudice può assumere informazioni»), il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, risulta di fatto svincolato dalle iniziative istruttorie delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente consentita dalla menzionata disposizione, non resta subordinata all'istanza di parte. Tale assunzione, però, palesandosi oggetto di una mera facoltà, non implica alcun obbligo per il giudice, sicché la mancata estensione dell'indagine non determina l'inosservanza delle norme disciplinanti il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in ordine al mancato esercizio della predetta facoltà, soprattutto quando la decisione si fondi sopra elementi istruttori raccolti aliunde rispetto alle informazioni dell'art. 378 c.p.c. e dei quali il giudice, attraverso la motivazione, abbia dato esauriente conto.

Cass. civ. n. 5629/1996

Il principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale, in difetto di esplicite norme contrarie trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi (nella specie, procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale di minori) per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini, cui tale particolare tipo di procedimento è ispirato, tenuto anche conto del fatto che la delega comunque non concerne l'ammissione delle prove, demandata al giudice collegiale, il quale soltanto può valutarne l'ammissibilità e la rilevanza, bensì la loro mera assunzione.

Cass. civ. n. 986/1996

Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (come il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale) deve essere assicurato il diritto di difesa e deve quindi essere realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c.

Cass. civ. n. 6859/1983

Il procedimento ex art. 274 c.c. per l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ha, malgrado l'adozione del rito camerale, natura di giudizio contenzioso e, pertanto, l'audizione del P.M. si realizza con la comunicazione degli atti all'ufficio di questo ultimo, mentre non induce alcuna nullità il fatto che lo stesso P.M. si sia limitato ad apporre il suo visto sugli atti trasmessigli, senza redigere le conclusioni per iscritto a norma dell'art. 738 c.p.c.

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