(massima n. 1)
Il potere di revoca o di modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, al quale si riferisce l'art. 742 c.p.c., spetta unicamente al giudice che ha emesso il provvedimento e non può essere esercitato dal giudice del contenzioso, al quale spetta unicamente un sindacato di mera legittimità e non anche la rivalutazione dei motivi di opportunità o di convenienza che hanno indotto il giudice a provvedere o il riesame dei presupposti in base ai quali lo stesso giudice ha provveduto in un determinato senso. Nei limiti del sindacato di legittimità che il giudice del contenzioso può esercitare in ordine ad un provvedimento di volontaria giurisdizione al fine di disapplicarlo e, quindi, di negarne l'efficacia, rientra la verifica dell'esistenza di un presupposto di legge per l'emanazione del provvedimento, in quanto esso condiziona l'esercizio del potere del giudice nel caso concreto. Rientra in tali limiti anche l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato emesso sul falso ed errato presupposto della sussistenza di una situazione di fatto che si è, poi, rivelata insussistente.