(massima n. 1)
La convalida del trattenimento dello straniero espulso dal territorio dello Stato disposto dal questore ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, non è revocabile a norma dell'art. 742 c.p.c., in quanto tale norma non è invocabile tutte le volte che il provvedimento abbia, come nel caso, carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza, non rilevando, in proposito, il richiamo al procedimento in camera di consiglio espresso nell'art. 13 bis, e la menzione, negli artt. 13 e 14 dello stesso decreto, degli artt. 737 ss. c.p.c.; né l'esclusione espressa della reclamabilità per i giudizi di espulsione (art. 13 bis del D.L.vo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113), e non per quelli di convalida (art. 14, comma 6 del D.L.vo n. 286 del 1998), vale a consentire, per implicito, la reclamabilità di questi ultimi (la S.C. ha così annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il tribunale aveva disposto, su istanza dell'espulso, la revoca del proprio precedente decreto di convalida).