(massima n. 1)
A norma dell'art, 742 c.p.c., la revoca, la modificazione e la dichiarazione d'invalidità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione non incidono sui diritti acquistati dai terzi in base ai negozi autorizzati dai provvedimenti stessi, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'esistenza di un provvedimento autorizzativo di volontaria giurisdizione, anche se illegittimo, o viziato, mentre nessun diritto potrebbe derivare al terzo, sia pure di buona fede, da un provvedimento giuridicamente inesistente, mancante di quel minimo di elementi necessari perché possa essere riconosciuto come provvedimento di volontaria giurisdizione; b) che i diritti del terzo sorgano da un negozio giuridico concluso prima della revoca, modificazione o dichiarazione di illegittimità del provvedimento di volontaria giurisdizione; c) che il terzo sia di buona fede, ad escludere la quale basta, perciò, la semplice conoscenza da parte del terzo dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione. L'accertamento della sussistenza della buona fede nel terzo e della sua conoscenza dei vizi del provvedimento autorizzativo al tempo della conclusione del negozio giuridico impugnato, costituisce un giudizio rimesso insindacabilmente al giudice di merito, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi di logica o di diritto.