(massima n. 1)
Il decreto con cui la Corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 c.p.c., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell'art. 742 c.p.c., il quale si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei predetti caratteri di decisorietà e definitività; ne consegue che un eventuale provvedimento di revoca o modifica del decreto in questione ai sensi dell'art. 742 c.p.c. deve ritenersi privo di effetti giuridici, in quanto emanato dal giudice in carenza assoluta di potere giurisdizionale, e non è quindi impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.