(massima n. 1)
Il provvedimento in camera di consiglio, con il quale il tribunale decide, in materia di definizione delle imprese artigiane e di iscrizione nel relativo albo, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni regionali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 7 della L. 8 agosto 1985, n. 443, rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione perché tendente alla tutela di situazioni soggettive riconducibili nella categoria dell'interesse legittimo comportando un'attivitā oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilitā e revocabilitā dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., con il conseguente difetto di decisorietā e di idoneitā al giudicato. Detto provvedimento deve essere, quindi, disapplicato in sede contenziosa quando difettino la competenza e i presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione.