(massima n. 1)
La ripartizione dei compiti fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, che costituiscono uffici nettamente distinti per composizione, circoscrizione e sfera di attribuzioni, attiene, anche quando i due uffici abbiano la stessa sede, alla competenza in senso tecnico e non alla mera distribuzione del lavoro fra giudici del medesimo ufficio. Pertanto, le statuizioni di tali organi, sui limiti delle attribuzioni ad essi riservate dalla legge, configurano pronunzie sulla competenza, impugnabili con il regolamento. La competenza a provvedere sull'affidamento e il mantenimento della prole, come su ogni questione relativa all'esercizio della potestā č distribuita fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, essendo attribuita al primo ex art. 710 c.p.c., per ragioni di connessione, in pendenza del giudizio di separazione ovvero quando, dopo il passaggio in giudicato della pronunzia conclusiva di questo, sia proposta domanda di revisione di provvedimenti attinenti non soltanto alla prole, ma anche ai rapporti fra i coniugi; ed al secondo, ex art. 38 disp. att. c.c., ove difettino le ragioni suddette.