(massima n. 1)
Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, la proposizione dell'appello si perfeziona, ex art. 8 della l. n. 74 del 1987, applicabile in forza dell'art,. 23 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, sicché ogni eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inesistenza della notificazione del ricorso in appello, non rinvenuta nel fascicolo di parte sebbene risultasse indicata tra i documenti prodotti e la cui relata, da cui sola può evincersi l'effettiva notifica degli atti processuali, non è stata nemmeno trascritta nel controricorso nel rispetto del principio di autosufficienza).