(massima n. 2)
Il procedimento relativo alla revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati è di tipo camerale e va definito anche in sede di reclamo, con decreto soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., e tanto vale, ai sensi dell'art. 394, primo comma, c.p.c., anche per il provvedimento assunto all'esito del giudizio di rinvio, né tale regime muta per il sol fatto che la corte di rinvio abbia adottato la forma della sentenza, anziché del decreto, atteso che l'erronea adozione della forma della sentenza non incide sul regime giuridico della pronuncia, corrispondente a quello previsto in via generale dalla legge.