In un secondo momento, il Tribunale per i minorenni rivedeva la sua valutazione iniziale e decideva di collocare il minore presso il padre, che per tale motivo aveva cessato di versare il predetto assegno di mantenimento.
L'ex coniuge si attivava al fine di vedersi corrispondere comunque le somme arretrate.
A quel punto, il padre resisteva opponendosi al precetto emesso dalla moglie.
Il problema giuridico che viene in rilievo è quello di comprendere se la diversa collocazione del figlio minore faccia venire meno, oppure no, e in automatico, l'obbligo per il coniuge di versare l'assegno di mantenimento inizialmente stabilito.
Questa questione ha visto esprimersi sia i giudici di legittimità che quelli di merito. Questi ultimi hanno sostenuto che le eventuali modifiche della collocazione previste dal Tribunale dei minorenni non incidono in alcun modo sulle disposizioni patrimoniali stabilite dalla sentenza di divorzio.
La Cassazione, collocandosi su un medesimo filone interpretativo, afferma innanzitutto come il titolo esecutivo, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, viene definito non a caso rebus sic stantibus, per sottolineare la sua precarietà ed eventuale modificabilità nel tempo, al mutare delle circostanze.
La rilevanza modificativa degli eventuali fattori sopravvenuti, tuttavia, deve essere espressamente accertata da un giudice specializzato e nell'ambito di un procedimento ad hoc.
La valutazione dei molteplici fattori sopravvenuti, idonei a mutare l'assetto delle condizioni patrimoniali stabilito in sede di divorzio, deve essere complessiva e comprensiva di vari elementi significativi.
La diversa collocazione del figlio è sicuramente un importante fattore da tenere in considerazione ai fini della modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale. Tuttavia, le decisioni in merito all'assegno di mantenimento per il figlio e quelle in punto di collocazione, seppur collegate, rimangono collocate su due piani indipendenti.
Questo comporta come conseguenza che l'eventuale mutamento della collocazione del figlio, non incide automaticamente sulla spettanza al coniuge originariamente affidatario del contributo di mantenimento.
Si rende in ogni caso necessario ricorrere ad una procedura speciale di revisione del contributo al mantenimento, costituita dagli specifici procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio disciplinati dagli articoli 710 c.p.c. e 9 della L. 898/1970.
Solo questa è la sede adeguata per la modifica delle statuizioni relative al contributo di mantenimento, e non quella dell'opposizione all'esecuzione.
Nel processo esecutivo, infatti, sono irrilevanti tutti quei fattori sopravvenuti che possono essere fatti valere in altro modo e adeguatamente all'interno dei procedimenti per la modifica delle condizioni di divorzio.