(massima n. 2)
Nelle procedure camerali le quali si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato (e tale è senz'altro la pronuncia che, in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge), trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere dell'impugnazione ed alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado, alle questione a lui devolute con i motivi di gravame. Da ciò consegue fra l'altro che, qualora il provvedimento di primo grado venga tempestivamente investito, ad opera di una delle parti, di reclamo innanzi alla Corte di appello, la controparte è abilitata — sì — ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, ma deve farlo con analoga tempestività e con atto scritto formale (memoria) da depositare, al più tardi, alla prima udienza, mentre non le è consentito di poi aggiungere, nell'ulteriore corso del procedimento di gravame, ulteriori motivi di impugnazione.