(massima n. 1)
Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di «connessione qualificata» (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) – per le quali l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi –, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado, l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale.