La Corte territoriale, inoltre, riteneva che l’allegazione dell’appellante di aver provveduto alla convocazione a mezzo posta ordinaria su espressa indicazione del condomino, nonché l’eccezione di condotta colposa del condominio (che non aveva verificato la presenza di tutti i condomini), fossero precluse dall’effetto di giudicato dell’annullamento della delibera assembleare. L’amministratore ricorreva poi per Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, comma 6, e dell'art. 2909 del c.c.. Si lamentava, infatti, che il Giudice del merito non avesse considerato che, nonostante l’amministratore sia obbligato a procedere alla convocazione di ogni condomino, l’assemblea non è esente dalla responsabilità di verificare la regolarità di tali convocazioni.
Ancora, secondo il ricorrente, la sentenza relativa alla controversia tra il condomino e l'assemblea non avrebbe potuto spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell’amministratore.
Il Supremo Consesso, investito della questione, si è pronunciato per mezzo della sentenza n. 29878/2019, accogliendo il ricorso. Si è rilevato, preliminarmente, che il provvedimento di annullamento di una delibera dell’assemblea condominiale “riveste efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata (nella specie, l’omessa convocazione del condomino all’assemblea del 28 febbraio 2007) nei confronti di tutti i condomini”, ancorchè non partecipanti al giudizio impugnatorio instaurato da taluno di essi (tale assunto è ricavato dal concetto di obbligatorietà della delibera per ogni partecipante ex art. 1137 comma 1 del Codice Civile, non essendo possibile che l’annullamento valga unicamente nei confronti di pochi e non degli altri).
Secondo la Cassazione, dunque, non può invocarsi l’operatività della norma di cui all’art. 2909 c.c. (efficacia di giudicato) in un giudizio in cui si controbatta in tema di responsabilità contrattuale dell’amministratore (che ha dato vita all’invalidità di cui sopra), essendo differenti tanto le parti quanto il motivo della domanda. La Corte territoriale aveva erroneamente considerato assorbita dal giudicato di annullamento della delibera l’allegazione dell’amministratore in precedenza citata (quella inerente alla convocazione a mezzo posta ordinaria per diretta richiesta del condomino). È risultato palese, peraltro, che il ricorrente non avesse inteso rimettere in discussione la validità della delibera incriminata, ma intendeva portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria ulteriori elementi di valutazione della propria condotta; ciò nell’ottica della decisione in ordine alla propria presunta responsabilità.
Appare chiaro, infatti, che altro è l’irregolarità della delibera per non corretta convocazione di un condomino, altro è accertare la responsabilità esclusiva dell’amministratore e l’esclusione (ex art. 1227, comma 1, c.c.) del concorso di colpa del condominio-danneggiato. Conseguentemente, ha aggiunto la Corte, vero è che è l’amministratore, ex art. 66 delle disp. att. c.c., di regola, a dover procedere alla convocazione dell’assemblea, ma è altrettanto vero che l’art. 1136, comma 6, c.c. afferma che “l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione” (lettera poi riformulata in modo pressochè sovrapponibile dalla l. 220/2012).
La Corte, dunque, ha ribaltato l’impostazione del Giudice del merito, affermando che: “[…] è compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) la cui inosservanza importa l’annullabilità della delib., in quanto non presa in conformità alla legge”.