Vediamo, quindi, come fare a non partecipare ad una causa a cui gli altri condomini sono favorevoli e soprattutto a non pagarne le spese.
Questo è il diritto al cd. dissenso alla lite, ossia il diritto del condomino a non partecipare ad una causa condominiale con cui non è d'accordo e separare la propria responsabilità dall'eventuale esito negativo della indefinita causa.
L'art. 1132 c.c. recita: “Qualora l'assemblea dei condòmini, abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza”.
Quando e come esprimere il dissenso?
Il condominio può esprimere il proprio dissenso solo e soltanto per quelle cause, per le quali il condominio ha deciso di partecipare a seguito di una delibera assembleare: senza delibera non esiste possibilità di esprimere alcuna forma di dissenso.
Di conseguenza, i condòmini non hanno facoltà di esprimere il proprio dissenso per le cause per cui l'amministratore è tenuto procedere (promuovere la causa o resistere in giudizio), in virtù dei suoi poteri/doveri, senza il preventivo passaggio della delibera assembleare (ad esempio, in caso di ricorso per decreto ingiuntivo contro condòmini morosi).
Per procedere alla manifestazione del dissenso, dunque, per prima cosa, il condòmino presente in assemblea condominiale dovrà votare “no” al momento della votazione per la partecipazione o meno alla causa condominiale. In tal modo, il suo dissenso risulterà dal verbale d'assemblea.
Dopo questa prima importante formalità, il condòmino dissenziente, dovrà poi notificare all'amministratore di condominio, entro 30 giorni dall'assemblea, un atto scritto (tramite raccomandata AR, consegna a mani o posta elettronica certificata) con cui ribadisca il suo dissenso alla causa, nonché la sua volontà di essere esonerato dalle spese.
Nel caso di condòmino assente durante l'assemblea, lo stesso potrà comunicare il proprio dissenso tramite atto scritto, notificato all'amministratore, entro 30 giorni da quando ha ricevuto copia del verbale d'assemblea e quindi ha preso conoscenza della delibera.
Esito della causa
Se il condominio perde la causa, come previsto dall'art. 1132 c.c., il condòmino che ha espresso il proprio dissenso non dovrà pagare le spese processuali eventualmente liquidate dal giudice a favore della controparte vincitrice, né tantomeno dovrà sobbarcarsi le spese legali dell' avvocato del condominio.
Tuttavia, nel caso in cui, il giudizio abbia per oggetto il mancato pagamento di un servizio fornito a beneficio dell'intero condominio, il dissenso del singolo condomino, non lo esonera a contribuire al pagamento della spesa. Lo stesso dovrà versare, in ogni caso, la quota di sua spettanza.
Se invece, la causa ha esito favorevole per il condominio e il condòmino dissenziente ne trae vantaggio, questi è tenuto a pagare nella misura che gli compete (quindi secondo i millesimi), le spese del giudizio, quando queste non siano state pagate dalla parte soccombente.