(massima n. 1)
L'esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della separazione della propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, trova il suo fondamento giuridico nella norma di cui all'art. 1132 comma primo, c.c., sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea. Detto esonero non riguarda, pertanto, i processi penali, così che la eventuale decisione di autorizzare l'amministratore a nominarsi un difensore nel procedimento penale che lo vede imputato in relazione a comportamenti afferenti il suo incarico (con relativa spesa a carico del condominio) non può formare legittimo oggetto di delibere assembleari (per il perfezionamento delle quali è prevista l'applicazione del principio maggioritario), bensì essere adottata dai singoli condomini (anche in costanza di una riunione assembleare, che costituisca, peraltro, una mera occasio negotii) con una decisione con la quale venga manifestata l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti.