Diritto del vicino di far tagliare i rami the si protendono sul suo fondo e a tagliare le radici
Abbiamo visto che, nel caso in cui nelle piantagioni non si siano osservate le distanze legali, il vicino può esigere che si estirpino (
art. 894 del c.c.). Ma può avvenire anche che gli alberi piantati alla distanza legale protendano i loro rami e spingano le loro radici
al di là del confine, invadendo il fondo del vicino. In questo caso quest’ultimo può, in qualunque tempo, costringere il proprietario a tagliare i rami, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo (art. 896).
Questo diverso trattamento dei rami rispetto alle radici, che il nostro codice ha mutuato dal codice francese attraverso i codici italiani preesistenti, si spiega sia col
maggior pregiudizio che può recare all' albero il taglio dei rami fatto non a regola d'arte, sia soprattutto perché non sarebbe sempre facile
provare la volontarietà del taglio delle radici, che di solito avviene automaticamente con la stessa lavorazione del terreno.
Al diritto del proprietario di tagliare le radici e di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo si fa
eccezione quando viene diversamente disposto dai regolamenti e dagli usi locali (art. 896). Il nuovo codice ha esteso così in generale a tutte le piante la salvezza che il vecchio codice (art. 582) limitava solo agli ulivi.
Acquisto di un diritto contrario da parte del proprietario dell'albero
Il nuovo codice, disponendo che il vicino può esigere
in qualunque tempo il taglio dei rami, ha risolvere testualmente e in modo negativo la dibattuta
questione della possibilità da parte del proprietario dell' albero di usucapire il diritto di tenere i rami sul fondo del vicino.
Resta indubbiamente la possibilità di acquistare tale diritto per
titolo, venendosi a costituire una servitù a carico del fondo vicino. È dubbio se lo stesso diritto possa acquistarsi per destinazione del padre di famiglia: certamente a ciò non osta l'innovazione legislativa, la quale, ammettendo in qualunque tempo l'esercizio del diritto del taglio dei rami, esclude l'acquisto del diritto contrario per decorso di tempo e quindi per usucapione, ma non pure l'acquisto per destinazione del padre di famiglia a cui il decorso del tempo resta del tutto estraneo. Si ritiene che l'acquisto della servitù per destinazione possa ammettersi limitatamente ai rami esistenti all'epoca della divisione dei fondi dominante e servente.
Ulteriore
eccezione al diritto del proprietario di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo si ha nel caso degli
alberi piantati su strade pubbliche. Tali alberi, infatti, formano un accessorio dell'opera pubblica e quindi i proprietari latistanti non hanno diritto di pretendere la recisione dei rami che si protendono sui loro fondi, bensì solo il diritto al risarcimento dei danni, a norma dell'art. 46 della legge di espropriazione per pubblica utilità.
La legge francese 20 agosto 1881 statuì testualmente tanto del diritto del vicino di far tagliare i rami, quanto il suo diritto di tagliare le radici. Il nuovo codice, come abbiamo visto, ha sancito l'imprescrittibilità del diritto di far tagliare i rami, ma nulla ha disposto circa il
diritto di tagliare le radici: c’era invece bisogno di una norma in tal senso, poiché, trattandosi di diritto facoltativo, deriva dalla sua stessa natura.
Appartenenza dei frutti caduti dai rami protesi sul fondo vicino
Nel silenzio del vecchio codice, era molto dibattuta la questione circa l'appartenenza dei frutti caduti nel fondo vicino dai rami dell'albero che vi si protendono: alcuni sostenevano che appartenessero al proprietario del fondo vicino, quasi a compenso del danno prodottogli dall'ombra dei rami e dall'occupazione dello spazio aereo; altri ritenevano che il proprietario dell'albero ne conservasse la proprietà anche quando fossero caduti sul fondo vicino e che avesse diritto di accedere sul fondo per raccoglierli o comunque il diritto di averne la consegna. Tale questione, che il diritto romano risolveva a favore del proprietario dell'albero, era stata risolta variamente nel diritto comune e nei vari codici.
Il nuovo codice ha risoluto testualmente la questione disponendo che i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896, 2 comma).
L'art.
893 si riferisce esplicitamente ai frutti naturalmente caduti sul fondo del vicino: quindi esso non è applicabile ai frutti che non vi cadono per causa naturale, ma a seguito dell'abbacchiatura, e che seguitano ad appartenere al proprietario dell'albero. Per la raccolta di questi frutti l'articolo 896 richiama esplicitamente il disposto dell'art.
843: il vicino deve permettere l'accesso del proprietario per raccoglierli, ma può impedire l'accesso consegnandoli.