Che cosa significa "Maggior danno"?
Il "maggior danno" consiste in quell'ulteriore pregiudizio arrecato dal conduttore e subito dal locatore a causa della ritardata restituzione della cosa locata. In campo obbligazionario, ex art. 1224 c.c., è previsto che il creditore possa dimostrare e richiedere al debitore un danno maggiore rispetto a quello subito tout court. Pertanto, il maggior danno è tutto ciò che il danneggiato può dimostrare al di là delle previsioni codicistiche di base.