(massima n. 1)
Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietā altrui, cosė come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non č limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialitā, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietā privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.