Considerazioni generali sul trattamento delle alienazioni anteriori al pignoramento
Il codice ha risolto una grave questione che si agitava rispetto al codice del 1865, in senso contrario a quello sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, e adottando pienamente l’opinione, rigorosamente sostenuta da una minoranza.
Fissato il principio dell’inefficacia degli atti di alienazione compiuti dal debitore rispetto al bene pignorato, il creditore pignorante non sarebbe con ciò sufficientemente tutelato contro quegli atti che, posti in essere dal debitore prima del pignoramento, sono stati resi pubblici solo dopo il pignoramento stesso. Prassi e dottrina prevalenti sotto il vecchio codice ritenevano pienamente efficaci questi atti e a sostegno di tali opinione si adduceva la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull’immobile, non gli spettava di conseguenza la qualifica di terzo ai sensi dell’
art. 1942 del c.c., onde la trascrizione non era necessaria nei suoi confronti.
Conseguenza di questo modo di porre il problema era la riconosciuta validità di atti anteriori al pignoramento, ma trascritti dopo di questo, malgrado essi importassero una grave (e talora irreparabile) menomazione della garanzia del creditore procedente.
Parte della dottrina, conscia di siffatte conseguenze, ha cercato di fare rientrare il creditore pignorante tra quei terzi che hanno acquistato di un diritto reale sull'immobile, ipotizzando un particolare vincolo, natura reale, sorgente dal pignoramento. Più di recente, infine, si è addivenuti al risultato, ora accolto nell'articolo annotato, pur sostenendo che dal pignoramento non sorge alcun specifico diritto reale a favore del creditore, ma argomentando dalla natura e dalla portata del vincolo stesso.
Il criterio della riconoscibilità dei beni e l'inefficacia delle alienazioni
Il nuovo codice, partendo dal presupposto di conservare il massimo valore al principio secondo il quale la necessità del processo per la difesa del diritto non deve tornare a danno di chi è costretto ad agire od a difendersi in giudizio per chiedere ragione, ha sostanzialmente accolto quest'ultima opinione, sancendo una norma, la quale deve essere considerata parallela — per il processo esecutivo — a quella che neutralizza gli effetti dell'alienazione della cosa litigiosa nel processo di cognizione.
In tal modo il creditore è efficacemente protetto contro atti che lo possono pregiudicare, senza che egli sia nella possibilità di conoscerli. La soluzione pratica del problema va quindi impostata affrontando la questione relativa alla riconoscibilità della circolazione dei beni.
Il nuovo codice civile ribadisce da un lato il principio del passaggio della proprietà per nudo consenso (
art. 1376 del c.c.), ma introduce, però, temperamenti a favore dei terzi in buona fede e in danno del contraente non protetto da pubblicità. Ne è sortito il seguente sistema, che secondo parte della dottrina poteva considerarsi vigente già sotto il codice del '65, malgrado la mancanza di specifiche disposizioni al riguardo. È certo, comunque, che i terzi creditori sono equiparati ai terzi aventi causa, per quanto i primi non acquistino un diritto reale sul bene pignorato.
Trattamento delle :a) alienazioni di mobili iscritti in pubblici registri o di immobili; b) cessioni di crediti; c) alienazioni di universalità di mobili; d) alienazioni di mobili
a) Alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento : Come si è già accennato al n. t, il legislatore ha riconosciuto al pignora. mento l'effetto di impedire l'efficacia di atti di alienazione trascritti dopo il pignoramento stesso, per quanto stipulati prima, indipendentemente dall'acquisto di un diritto reale da parte del creditore.
Rispetto ai mobili iscritti in pubblici registri (navi, aeromobili ed automobili) è da ricordare che l'art. 2684 richiama l'art. 2644, onde il regime della loro pubblicità è, sotto questo profilo, uguale a quella immobiliare, con le conseguenze sopra rilevate, quanto all'efficacia di alienazioni trascritte successivamente al pignoramento,
Per quanto, quindi, alla trascrizione non sia riconosciuta efficacia costitutiva, bensì solo dichiarativa, il mancato verificarsi di essa importa la non riconoscibilità della circolazione del bene, e pertanto la convenienza a stabilire l'inefficacia di atti che mancano del requisito della trascrizione.
b) Cessioni di crediti che siano state notificate o accettate dal debitore ceduto successivamente al pignoramento. La riconoscibilità della circolazione dei beni rende necessario un atto che renda noto anche al creditore procedente la cessione del credito: giusta l'art. 1264 tale atto può essere la notificazione al debitore oppure l'accettazione da parte del debitore medesimo antecedente al pignoramento; non è sufficiente che l'accettazione del debitore risulti da atto avente data certa, ancorché posteriore al pignoramento.
c) Alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa. La certezza della data, determinata secondo il disposto dell’art. 2704, costituisce un ulteriore sistema, idoneo a perseguire il fine della riconoscibilità della circolazione dei beni, qualora non esista altra pubblicità. Cosi è per l’universalità di mobili (vedi anche infra sub d).
d) Alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso, anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.
Un’ ulteriore forma di pubblicità di fatto ritenuta idonea a dare una sufficiente certezza allo svolgersi della circolazione dei beni, é la tradizione della cosa mobile alienata. Tale principio si combina però con quello della data certa nel senso che se l'alienazione ha data certa essa è opponibile ai creditori procedenti, anche se sia mancata la tradizione prima del pignoramento. La disposizione contiene pertanto una deviazione dal principio, secondo il quale l'alienazione, anche se avente data certa, dovrebbe essere dichiarata inefficace nei confronti del creditore, qualora la tradizione si sia verificata posteriormente al pignoramento.