Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori(1) del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive(2).
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori(1) del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 9848/2012
Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.Cass. civ. n. 12279/2004
A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, e, salvo patto contrario, si estende solo a tutti gli accessori del debito principale ed alle spese. Ne consegue che non sono efficaci nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell'obbligazione principale garantita.Cass. civ. n. 5316/2004
In tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non possono essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi.Cass. civ. n. 3805/2004
In relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l'effetto della caducazione della garanzia, perché l'estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese» l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.Cass. civ. n. 18234/2003
A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell'art. 1941, comma secondo, c.c., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale.Cass. civ. n. 9679/1997
Poiché a norma dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale fra i quali rientrano gli interessi, per ritenere esteso anche a questi ultimi il debito del fidejussore non occorre alcun accertamento delle concrete condizioni in cui la fidejussione sia stata prestata, tale accertamento presentandosi come necessario solo quando sia allegata l'esistenza del patto contrario previsto nello stesso articolo 1942 c.c.Cass. civ. n. 4098/1990
Il pagamento dell' I.V.A., inerente al prezzo dei lavori di appalto per la realizzazione di una opera pubblica, rappresenta un accessorio del detto prezzo, ai sensi dell'art. 1942 c.c., e deve, pertanto, considerarsi compreso nella garanzia fideiussoria.
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