(massima n. 1)
L'art. 2914 n. 2 c.c. — che sancisce l'inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento — opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.