Ragione della disposizione. Non vi è una categoria di beni registrati e di beni non registrati. Permanenza del carattere mobiliare dei beni registrati
Anche questa norma è stata introdotta per la prima volta con il codice del 1942, infatti nemmeno la Commissione reale aveva proposto una menzione speciale dei beni mobili iscritti in pubblici registri, ritenendo che non potesse in alcun modo alterare la loro natura di beni mobili e il loro assoggettamento al regime relativo. La Relazione ministeriale non menziona neppure la ragione posta alla base della norma, limitandosi a riportare che i mobili iscritti in pubblici registri sono assoggettati, conformemente alla loro natura, alle disposizioni relative ai beni mobili, in quanto queste non siano in contrasto con la disciplina speciale che per essi è dettata.
La norma, tuttavia, risulta opportuna, perchè i “beni mobili registrati” solo sempre più numerosi e dalla registrazione derivano alcuni atteggiamenti del loro regime che sono propri di quello dei beni immobili (trascrizione dei trasferimenti, capacità ipotecaria, ecc.). Una notevole
deroga al regime dei beni mobili è quella relativa alla
vendita per i beni iscritti in pubblici registri, poichè l'acquirente a non domino, che sia in buona fede e abbia un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, ne acquista la proprietà se il titolo è debitamente trascritto mediante l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione (
art. 1162 del c.c.). Inoltre, fra più acquirenti dello stesso bene non è preferito chi ha acquistato in buona fede, benchè abbia un titolo di data posteriore, ma chi ha trascritto per primo.
I beni registrati, tuttavia, non costituiscono una categoria a parte dei beni. Il nuovo codice, come si è visto, all'art.
812 c.c. ha eliminato le tradizionali categorie in cui si distinguevano i beni, mantenendo solo quella dei beni immobili e mobili, e non ne ha previsto una nuova di beni registrati e non registrati. Il fine dell'articolo è voler ricordare l'esistenza di una serie di beni mobili, che hanno un regime particolare, come le navi, le automobili, i diritti d'autore, ecc., che malgrado ciò rimangono beni mobili.
La registrazione come forma di pubblicità. Benefici che ne derivano
L' istituzione e il funzionamento dei pubblici registri per i suddetti beni è oggetto di esame nelle relative disposizioni contenute nei singoli libri del codice, pertanto gli adempimenti per ciascun gruppo di beni sono diversi come diversi sono gli effetti che ne derivano. In generale, però, si può affermare che l'iscrizione miri a dare pubblicità ai negozi giuridici, che concernono i detti beni mobili, i quali per la loro natura e per quella degli affari cui danno luogo esigono una sicura e rapida conoscenza della loro consistenza giuridica. La pubblicità ne rappresenta la divulgazione, grazie alla quale il rapporto giuridico, sottratto al segreto geloso e talvolta misterioso in cui le parti l'hanno compiuto, non avendo alcun obbligo o interesse di renderlo noto, appare alla luce del giorno.
Essa giova alla buona fede nei riguardi dei terzi, poichè costoro spesso non potrebbero sincerarsi sulle condizioni soggettive ed oggettive del negozio che contraggono senza la pubblicità dei precedenti. Con la trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri si rende quindi il diritto più sicuro. Ciò spiega il numero sempre crescente dei negozi giuridici relativi ai beni mobili che sono soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, fenomeno del resto legato ai rapporti sempre più complessi e rapidi della vita sociale contemporanea.
I principali pubblici registri. La loro moltiplicazione per l'incremento del credito e la difesa della buona fede nei negozi giuridici. Valore giuridico dell'iscrizione
I principali pubblici registri per i beni mobili sono: a) il Registro italiano navale ed aeronautico; b) il Pubblico registro automobilistico; c) il Registro delle Imprese, disciplinati dal Codice della Navigazione e dal Libro del Lavoro del codice civile.
Ma oltre a questi, che hanno una organizzazione più vasta ed i primi due anche uffici autonomi, vi sono numerosi altri registri presso gli uffici giudiziari, amministrativi, corporativi, finanziari, dove si devono annotare le operazioni concernenti beni mobili, come disciplinate da leggi speciali.
L'iscrizione dei beni mobili in detti registri deve aver luogo per alcuni beni fin dalla loro formazione o creazione, come per le navi e gli aeromobili (per le prime dalla semplice impostazione in cantiere), indipendentemente dalle operazioni che si compiono su di essi (perciò i registri sono parificati a quelli dello Stato civile) e per altri soltanto dopo la creazione per le operazioni che li concernono (trasferimento ed oneri reali). Il valore giuridico delle singole registrazioni è variamente determinato nelle relative disposizioni.