(massima n. 1)
In tema di giudizio di cognizione instaurato ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012, per l'accertamento dell'obbligo del terzo sottoposto a pignoramento, sussiste l'interesse del debitore esecutato, che č parte del detto giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la avvenuta cessione dello stesso e la prevalenza di tale cessione sul pignoramento, ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c.