(massima n. 1)
Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante, ex art. 2914 n. 2 c.c., occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto — base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio (ex art. 2918 c.c.), purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione alla cessione di "futuri" crediti di lavoro, aveva fatto applicazione dell'art. 2914 n. 2 c.c. riferendosi non al contratto di cessione ma alla successiva maturazione dei singoli ratei).