L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [315 ss.], salve le eccezioni stabilite dalla legge [87 n. 6, 7, 8, 9].
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante(1), salve le eccezioni stabilite dalla legge [468](2).
Note
(1)
Rimangono dubbi sulle formulazioni utilizzate dal legislatore, non potendosi sovrapporre la locuzione "parenti dell'adottante" con il concetto di famiglia dell'adottante; di tal guisa, l'adottato sarà titolare della complessità dei rapporti civili nei confronti del coniuge dell'adottante (va infatti escluso che quest'ultimo appartenga ai parenti, essendo invece membro della famiglia).
(2)
La parte finale dell'articolo allude agli impedimenti matrimoniali di cui all'
art. 87 del c.c., ed al diritto di rappresentazione di cui all'
art. 468 del c.c.. In base all'art. 55 della L. 4 maggio 1983, n. 184 la norma trova applicazione anche nel caso di adozione in casi particolari.