Le disposizioni testamentarie(1) eccedenti la quota [537-548] di cui il defunto poteva disporre [556 c.c.] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima(2) [558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].
Le disposizioni testamentarie(1) eccedenti la quota [537-548] di cui il defunto poteva disporre [556 c.c.] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima(2) [558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].
La volontà del testatore viene salvaguardata il più possibile in quanto le disposizioni testamentarie si riducono solo dopo aver ridotto le quote degli eredi legittimi e solo nella misura necessaria per reintegrare i legittimari nei propri diritti.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 36990/2022
Il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata. L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall’erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Deve ritenersi, dunque, irritualmente proposta la domanda di riduzione ove difetti l’indicazione della massa e del valore e dell’entità della lesione.Cass. civ. n. 39368/2021
In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c..Cass. civ. n. 32197/2021
L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione.Cass. civ. n. 18468/2020
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.Cass. civ. n. 18199/2020
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/04/2017).Cass. civ. n. 18280/2017
In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall'alienazione a terzi, ad opera dell'erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione - avendo l'azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al "de cuius", sebbene già alienati, atteso che l'effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c..Cass. civ. n. 9192/2017
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il "de cuius" ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest'ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di "petitum" e "causa petendi".Cass. civ. n. 7237/2017
In tema di divisione ereditaria, poiché, ai fini dell'individuazione della domanda proposta, non può prescindersi dalla disamina congiunta della “causa petendi” e del “petitum”, se, sotto il primo profilo, la parte ha fatto riferimento alla possibilità di donazioni lesive della quota di legittima, non può ritenersi che sia stata proposta un’azione di riduzione ove il "petitum" rientri in quello dell'azione di divisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che era stata proposta solo la domanda di divisione ereditaria, in quanto l'autonoma domanda di riduzione avrebbe dovuto essere formulata espressamente ed, inoltre, la parte aveva richiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al "relictum", anche il preteso "donatum", risultato assicurato dal diverso istituto della collazione) .Cass. civ. n. 1884/2017
In tema di azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla restituzione, atteso che, in ragione del carattere personale di tale azione, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni ed i vari beneficiari sono, pertanto, tenuti a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi.Cass. civ. n. 24755/2015
All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati.Cass. civ. n. 24751/2013
Il giudicato che si forma sulla pronuncia di riduzione di disposizioni testamentarie non si estende nei confronti del legatario, il cui acquisto prescinde dall'accettazione e non dipende dalla situazione giuridica definita in quel processo.Cass. civ. n. 20143/2013
Il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, dovendosi tuttavia escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede, esprima di per sé la volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge.Cass. civ. n. 14473/2011
In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".Cass. civ. n. 368/2010
In materia di successione ereditaria, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.Cass. civ. n. 27556/2008
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili; consegue che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questo instaurato, non essendo qualificabile come successore a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.Cass. civ. n. 12496/2007
Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità, che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, ai cui fini non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. (Sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto inopponibile ai legittimari la sentenza, intervenuta fra il de cuius e l'erede, con la quale era stata accertato in favore di quest'ultimo l'usucapione del bene. Peraltro la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, dopo aver escluso che nella fattispecie oggetto della sentenza di accertamento dell'usucapione riconnesso gli estremi formali di una donazione, non aveva verificato se ricorressero quella della donazione indiretta).Cass. civ. n. 13429/2006
In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.Cass. civ. n. 27414/2005
L'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima ha natura personale, e, pertanto, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva.Cass. civ. n. 19527/2005
Qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché – non sorgendo alcuna comunione ereditaria in assenza di un asse da dividere – egli solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione è legittimato a promuovere e a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura del compendio ereditario. Pertanto, salva l'ipotesi in cui il legittimario totalmente pretermesso, facendo valere la nullità delle donazioni, anche eventualmente dissimulate sotto la figura di un negozio oneroso, intenda dimostrare che i beni non sono usciti dal patrimonio ereditario, deve essere qualificata come azione di riduzione quella dal medesimo esercitata per la declaratoria dell'inefficacia del trasferimento della proprietà dei beni anche se ad altro erede necessario, oltre che ad un terzo, non potendo egli agire nella mera qualità di successore legittimo del de cuius per il recupero all'asse ereditario di beni validamente donati.Cass. civ. n. 9424/2003
La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati.Cass. civ. n. 5323/2002
La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di rilascio di un bene oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicanti.Cass. civ. n. 14864/2000
L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria comporta, come quello dell'azione di riduzione, la collazione e l'imputazione delle donazioni per accertare la consistenza del patrimonio ereditario, ma mentre la causa petendi della prima è la qualità di erede ed il petitum l'attribuzione della quota ereditaria, la causa petendi della seconda è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva, e il petitum , pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.Cass. civ. n. 3821/2000
L'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome (per oggetto e causa petendi, presupponendo la prima l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere; ed essendo la seconda diretta al soddisfacimento dei diritti del legittimario indipendentemente dalla divisione. Ne consegue che la domanda di reintegra della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione ed è preclusa, perché nuova, la sua proposizione per la prima volta in appello, pur essendo consentito al legittimario leso di chiedere cumulativamente nello stesso giudizio, sia la riduzione che la divisione.Cass. civ. n. 2093/2000
In tema di divisione ereditaria, chi agisce per lo scioglimento della comunione, non essendo terzo, in quanto subentra nella posizione del de cuius, trae da questa sia il diritto di agire per la dichiarazione della simulazione delle donazioni fatte ai coeredi, sia a richiedere la collazione, prevista al fine di assicurare in concreto la parità di trattamento fra i condividenti, riportando alla massa i beni donati ai coeredi del de cuius, a differenza dell'azione di riduzione, che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli.Cass. civ. n. 4698/1999
L'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non è un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi; conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione; la reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, secondo e terzo comma c.p.c., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione. (Nel caso di specie un legittimario aveva agito per la reintegra della quota nei confronti dei fratelli e coeredi che erano stati beneficiati con donazioni; il giudice di merito aveva determinato la lesione con riferimento alla quota di due terzi dell'intero riservata ai figli legittimi e naturali, ridotto le donazioni con riferimento all'eccedenza di tale quota e quindi proceduto a collazione con la forma dell'imputazione indicata dai condividendi e la S.C. ha annullato la decisione enunciando l'esposto principio).Cass. civ. n. 8529/1996
Stante l'autonomia del diritto del legittimario di esercitare l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non è configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma è richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell'atto di liberalità o della disposizione testamentaria lesiva della legittima.Cass. civ. n. 7142/1994
La domanda di collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria con riguardo ai beni che si assumono donati in vita dal coerede con atto di alienazione simulato, non implica domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali, diversi essendo sia il petitum, che nella prima ha per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario, e nella seconda ha per oggetto la riduzione delle attribuzioni patrimoniali degli altri eredi, sia per la causa petendi, che nella domanda di collazione ha fondamento nel diritto dei coeredi discendenti di conseguire nella divisione proporzioni eguali e nella domanda di riduzione nel diritto alla quota di legittima. (Nella specie, la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova testimoniale richiesta dagli eredi condividenti per dimostrare la simulazione delle cessioni).Cass. civ. n. 2453/1993
L'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota dei legittimari, con la restituzione al legittimario di beni fruttiferi, non comporta l'automatica attribuzione dei frutti di detti beni, occorrendo all'uopo un'espressa e rituale domanda, giacché la relazione di accessorietà che intercorre fra le due domande lascia sussistere la loro autonomia sul piano sostanziale e processuale.Cass. civ. n. 905/1978
L'accettazione dell'istituzione di erede universale non estingue o preclude nell'accettante legittimario il diritto avente a oggetto la quota di riserva né il suo esercizio, a meno che l'accettazione della chiamata più ampia abbia assunto, per le circostanze in cui è fatto o per le modalità da cui scaturisce, il valore di rinuncia alla situazione soggettiva collegata alla qualità di legittimatario. Pertanto — fuori dell'indicata ipotesi di rinuncia — il legittimatario, che ha accettato l'istituzione di erede universale, può, al fine di conseguite la quota di riserva, provare in giudizio con testimoni o mediante presunzioni, senza limiti, la simulazione assoluta del negozio dispositivo, lesivo di detta quota, posto in essere dal de cuius.Cass. civ. n. 3177/1971
La sentenza che accerta la lesione della quota di riserva del legittimario e ne dispone l'integrazione rappresenta una pronunzia costitutiva e non semplicemente dichiarativa, del diritto del legittimario a vedersi attribuire l'utile consistente nella differenza tra quanto è oggetto delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile e quanto a norma di legge gli compete.Cass. civ. n. 1297/1971
In tema di riduzione delle disposizioni testamentarie a favore dei legatari, l'erede deve provare rigorosamente sia la consistenza dell'asse, sia la conseguente lesione dei suoi diritti di legittimario. Tale prova, per la quale non ricorrono limitazioni, ben può essere ravvisata dal giudice di merito in presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
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