(massima n. 1)
Stante l'autonomia del diritto del legittimario di esercitare l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non č configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma č richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell'atto di liberalitā o della disposizione testamentaria lesiva della legittima.