(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, poiché, ai fini dell'individuazione della domanda proposta, non può prescindersi dalla disamina congiunta della “causa petendi” e del “petitum”, se, sotto il primo profilo, la parte ha fatto riferimento alla possibilità di donazioni lesive della quota di legittima, non può ritenersi che sia stata proposta un’azione di riduzione ove il "petitum" rientri in quello dell'azione di divisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che era stata proposta solo la domanda di divisione ereditaria, in quanto l'autonoma domanda di riduzione avrebbe dovuto essere formulata espressamente ed, inoltre, la parte aveva richiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al "relictum", anche il preteso "donatum", risultato assicurato dal diverso istituto della collazione) .