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Articolo 2690 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Domande relative ad atti soggetti a trascrizione

Dispositivo dell'art. 2690 Codice Civile

Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684 [2692]:

  1. 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;
  2. 2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda [2652 n. 2];

  1. 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445, 2652 n. 6];

  1. 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [590, 591, 624].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario [2652 n. 7];

  1. 5) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [554, 555, 561].

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2652 n. 8](4);

  1. 6) le domande di revocazione [395 c.p.c.] e quelle di opposizione [404 c.p.c.] di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
  2. 6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda(1)(3).

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2652 n. 9].

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri(2).

Note

(1) Il numero 6-bis è stato inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(2) Quest'ultimo comma è stato inserito dall'art. 26 della L. 5 gennaio 1994, n. 25.
(3) Articolo modificato dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(4) Il n. 5 del comma 1 è stato modificato dall'art. 44, commi 1, lettera e) e 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 182. La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

Ratio Legis

La disposizione in commento elenca le domande relative ad atti soggetti a trascrizione che devono essere a loro volta trascritte, rispecchiando la disciplina dettata per i beni immobili (v. 2652).

Spiegazione dell'art. 2690 Codice Civile

Per i beni mobili registrati, il legislatore ha predisposto un sistema di pubblicità non dissimile da quello degli immobili.
La trascrizione di tali beni, al pari di quanto accade per i beni immobili, assolve alla funzione di rendere noto ed opponibile l'acquisto a terzi. Di conseguenza, così come accade per gli immobili, nell'ipotesi di conflitto fra acquisto a domino ed acquisto a non domino del medesimo bene, il conflitto è risolto a favore di chi per primo abbia trascritto l'atto di acquisto.

Per quanto attiene alla disposizione qui commentata, si osserva come la trascrizione delle domande giudiziali sia richiesta essenzialmente per finalità di ordine processuale. Infatti, lo scopo che il legislatore ha voluto perseguire con tale disciplina è quello di render opponibile la sentenza a colui che acquista diritti da un soggetto in pendenza del processo. Pertanto, gli effetti della sentenza finiscono per retroagire al momento della domanda giudiziale, producendo quello che la dottrina qualifica come "effetto prenotativo", a nulla rilevando la partecipazione al processo dei successori a titolo particolare.

La "Riforma Cartabia" ha aggiunto all'elenco delle domande riguardanti atti soggetti a trascrizione il numero 6-bis.
Attualmente, pertanto, è possibile trascrivere anche le domande di revocazione avverso le sentenze passate in giudicato aventi contenuto contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli. Tale nuovo numero deve pertanto essere letto in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 391 quater del c.p.c., il quale disciplina le condizioni in presenza delle quali è possibile chiedere la revocazione delle sentenze in contrasto con la Convenzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1100 In relazione alla norma che disciplina la trascrizione delle domande giudiziali dirette a impugnare il titolo di acquisto di una persona (art. 2690 del c.c.), non vi è che da richiamare quanto si è detto in relazione all'art. 2652 del c.c.. Vi è da rilevare una particolarità: il termine di decadenza che limita rispetto ai terzi àcquirenti di buona fede l'efficacia retroattiva della nullità, dell'annullamento, della riduzione, ecc. è fissato, per i beni mobili, in tre anni, in relazione al fatto che la nave, l'aeromobile, l'autoveicolo hanno una vece alquanto breve. Tale termine coincide con quello stabilito (art. 1162) per l'usucapione abbreviata.

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