(1)Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità [511 c.c.].
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“Buongiorno, a chi spettano le spese pubblicazione testamento? Nel codesto testamento ci sono 4 eredi di cui uno sarà usufruttuario dell'immobile in questione. Esiste un articolo del codice civile dove e' specificato cio' o e' a discrezione degli eredi? Grazie, cordiali saluti.”
Nei confronti del notaio, l'onere delle spese relative alla pubblicazione del testamento è posto a carico del richiedente o presentatore ai sensi dell'art. 74 della legge notarile: ciò, anche se egli non ne sia in alcun modo beneficiario.
Nel caso in cui manchi un richiedente (es. testamento segreto, art. 621 del c.c.) oppure qualora colui che presenta il testamento olografo si rifiuti di sottoscrivere il verbale e di depositare presso il notaio l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese (come prevede l'ultimo comma dell'art. 28 l. not.), l'art 78 l. not. prevede che "Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o, rimborso non sia interamente eseguito".
Dal punto di vista sostanziale, invece, le spese per la pubblicazione del testamento (così come, ad esempio, le spese funerarie e di sepoltura), sebbene non vi sia una norma che le qualifichi in maniera espressa, sono ritenute debiti ereditari, ossia debiti che sorgono a carico degli eredi in dipendenza della successione: ai sensi dell’art. 752 del c.c. esse si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Pertanto, chi le anticipa, avrà diritto a chiedere a ciascun coerede la rispettiva quota di spettanza.
La norma si riferisce alla figura specifica dell'esecutore testamentario. Se lei è stata nominata tale, ed ha sostenuto le spese funerarie per il defunto, allora senz'altro ha diritto di vedersele rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione.