Atto scritto
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Essendo alienazione di cose non semplici ma complesse, e generalmente (per la stessa diversità dei vari oggetti nell'universum jus) di valore abbastanza notevole, è richiesto sotto pena di nullità l'atto scritto.
Inoltre, poiché il venditore deve cooperare all'attuazione del diritto trasferito, il venditore deve prestarsi agli atti necessari da parte sua per rendere efficace di fronte ai terzi la trasmissione di ciascun diritto compreso nell'eredità. Deve perciò, se richiesto, conferire procura per la riscossione nei crediti ereditari (ove per riscuoterli il compratore preferisca averne mandato) ovvero deve fare istanza per il trasferimento di un brevetto o di diritti di autore, ecc.
Deve insomma prestarsi a tutto quanto gli può essere richiesto dal compratore, anche se al solo scopo di rendere più facile ed economico il trasferimento per una via eventualmente più breve e meno costosa dell'abituale.