(massima n. 1)
L'attivitą posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalitą giuridica, cosģ come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall'art. 1, lett. e), del d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, deve essere imputata all'istituto di credito di cui costituiscono un'emanazione periferica, non essendo tali stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria. Ai dirigenti preposti a tali filiali e succursali, peraltro, č, di regola, riconosciuta la qualitą di institore, ai sensi dell'art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente con imputazione a quest'ultima dell'attivitą giudiziaria da essi svolta.