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Articolo 2138 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dirigenti e fattori di campagna

Dispositivo dell'art. 2138 Codice Civile

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna(1), se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza](2), dagli usi.

Note

(1) Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna non è riconducibile allo schema del mandato, bensì a quello del contratto di impiego, nel quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi, salvo non vengano conferiti da procura o da consuetudini locali.
(2) Vedi nota 2 sub art. 2137.

Ratio Legis

La norma fa riferimento ai poteri di rappresentanza verso i terzi dei dirigenti e dei fattori.

Spiegazione dell'art. 2138 Codice Civile

Gli usi a cui la norma fa riferimento hanno natura di usi normativi: essi sono, quindi, validi se non derogati dalla legge.
A seguito del regime introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 228 del 2001 (v. art. 2137), la norma in commento è da considerarsi superata.

Nel campo del lavoro agricolo la figura del dirigente indica colui che è investito di tutti o di una parte dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su una parte importante di essa, avente struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa e ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico e amministrativo, e che risponde direttamente al datore di lavoro nell'andamento dell'azienda. Al dirigente di campagna sono applicabili i principi relativi alla figura del dirigente in generale (art. 2095).

La figura del fattore presenta caratteristiche diverse a seconda delle singole zone e la qualifica spettantegli dipende, perciò, dalle mansioni concretamente espletate. Normalmente la figura del fattore di campagna designa l'impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda, nel campo tecnico amministrativo o in entrambi.

Massime relative all'art. 2138 Codice Civile

Cass. civ. n. 3594/1984

Nel campo del lavoro agricolo, la figura del dirigente designa colui che è investito di tutti o di una parte dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su una parte importante di essa avente struttura e funzioni autonome, con poteri d'iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico e amministrativo, e risponde direttamente al datore di lavoro o a chi per lui dell'andamento dell'azienda. La figura del fattore di campagna designa l'impiegato di concetto, che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concessione ed apporto d'iniziativa nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali; l'impiegato d'ordine o ausiliario e il salariato fisso o operaio, si distinguono dal fattore per la carenza di autonomia e di potere d'iniziativa e, tra di loro, a seconda che le mansioni esecutive (di custodia, sorveglianza, contabilità e guida di altri lavoratori) svolte implichino o meno attività di carattere intellettuale, per quanto limitate e modeste.

Cass. civ. n. 2594/1984

Anche nel campo del lavoro agricolo, come confermato dal richiamo ad essa, contenuto nell'art. 2138 c.c. in tema di determinazione dei poteri dei dirigenti e dei fattori di campagna, la disciplina collettiva, cui fa altresì riferimento la norma generale dell'art. 2095 c.c., costituisce la fonte primaria per la determinazione della qualifica e per l'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie.

Cass. civ. n. 20/1983

Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna — per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 c.c., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi — non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale.

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