La norma in commento delinea il
modello legale di
governance delle società di persone, in base al quale, salvo diversa previsione del contratto sociale, i poteri gestori spettano
disgiuntamente a
ciascun socio illimitatamente responsabile. In dottrina e giurisprudenza ci si è chiesto inoltre se la disposizione fissi altresì il principio inderogabile per cui l’attribuzione di tali poteri presupponga necessariamente la
qualità di socio. Secondo la tesi maggiormente condivisa, la nomina di un
amministratore esterno non sarebbe tuttavia ammissibile nelle società personali, in quanto il legislatore avrebbe voluto investire del potere gestorio solo coloro che risultino gravati da responsabilità illimitata per i debiti sociali, sulla scorta del principio di corrispondenza tra
potere e
rischio. Nel senso opposto, si è tuttavia osservato che la legittimità della nomina di un amministratore esterno sarebbe implicitamente confermata dall’art.
2361, laddove ammette la partecipazione di società di capitali a società di persone.
Nel modello legale i poteri gestori sono esercitati disgiuntamente da ciascun socio amministratore (
amministrazione disgiuntiva). Ciò implica che, in caso di pluralità di amministratori, ciascuno sia legittimato a compiere le operazioni ritenute necessarie per l’attuazione dell’
oggetto sociale, senza la necessità di ottenere il preventivo consenso degli altri amministratori. A questi ultimi, tuttavia, è riconosciuto il
diritto di opposizione avverso delle decisioni proposte e non ancora eseguite dal singolo amministratore (c.d.
ius prohibendi). Si tratta di un diritto insopprimibile del socio amministratore, non limitabile o rinunciabile per mezzo di apposite clausole del contratto sociale.
L’esercizio dell’opposizione comporta la devoluzione ai soci della decisione non tanto sull’
opportunità dell’atto proposto, ma sulla f
ondatezza dell’opposizione, in merito alla quale dovrà esprimersi la
maggioranza dei soci, determinata secondo il
criterio della partecipazione agli utili. Qualora la collettività dei soci respinga l’opposizione la competenza in merito alla decisione ed esecuzione dell’operazione
rimarrà pertanto in capo all’amministratore che la abbia proposta.
Nonostante la ripartizione delle competenze gestorie tra
soci e
amministratori sia generalmente rimessa all'
autonomia privata, il Codice della Crisi ha modificato la norma, disponendo che l'istituzione degli assetti organizzativi spetti
esclusivamente ai soci-amministratori. In ragione della affermata competenza esclusiva degli amministratori sulla istituzione degli assetti organizzativi, si è dubitato tuttavia della compatibilità del sistema di amministrazione disgiunta con l’assunzione delle decisioni di natura organizzativa.