(massima n. 1)
Determinati ausiliari dell'imprenditore, e precisamente gli institori, i procuratori e i commessi, sono investiti in quanto tali, indipendentemente da uno specifico conferimento di procura, di Un potere di rappresentanza commisurato, quanto alla sua ampiezza, alle mansioni loro affidate dall'imprenditore, salvo il potere di quest'ultimo di limitare (ma non escludere) detta sfera rappresentativa, con le modalitą e con gli effetti, per quanto riguarda gli institori e i procuratori, di cui agli artt. 2206, 2207 e 2209 c.c. Ne consegue che deve ritenersi organico il rapporto alla base dei poteri del procuratore dell'imprenditore e quest'ultimo, se viene prodotta in giudizio contro di lui una scrittura privata sottoscritta a nome dell'impresa da un suo procuratore, ha il potere di disconoscerne in giudizio la sottoscrizione a norma dell'art. 214 c.p.c.