(massima n. 1)
La costituzione di un rapporto di natura institoria ex art. 2203 c.c., pur potendo desumersi da elementi presuntivi anche in assenza di un formale atto di conferimento di qualifica e procura da parte dell'imprenditore, deve tuttavia essere accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta e mediante applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non potersi desumere la qualitą di institore in capo ad una societą dalla sua autonoma personalitą giuridica, né dalla qualitą di agente generale dell'imprenditore e neppure dal rapporto di controllo o collegamento tra la societą e quella asseritamente preponente, trattandosi di elementi inconferenti ai fini della prova circa la sussistenza di una preposizione institoria, solitamente riferibile alla persona fisica legata all'imprenditore da un rapporto di subordinazione organica, sebbene al massimo livello di autonomia gestionale).