Atteggiamenti particolari dell'azione. In materia fallimentare
Anche nel sistema dei nuovi codici, accanto alla configurazione normale, classica, dell'azione revocatoria, atteggiamenti speciali, informati ad un proprio regolamento, ne sono stati conservati in materie particolari, come in materia di fallimento ed in materia penale.
Si tratta in sostanza solo di profili speciali di una azione sostanzialmente unica, nei presupposti giustificativi e nei fini profili che aderiscono alle particolari esigenze dei campi nei quali l'azione è stata tratta a funzionare.
Non rientra nei lineamenti di questa sede il tracciare, anche sommariamente, una esposizione di principii e di norme relative ad istituti di carattere speciale, per i quali anche il codice civile si limita ad un rinvio.
Basterà accennare che in materia fallimentare, per la tutela richiesta dal credito nei rapporti mercantili, specie quando le aziende attraversano periodi di crisi, il regime dell'azione diventa più rigoroso , informato a severi precetti e presunzioni che ne facilitano l'attuazione e la prova, mentre, d'altro canto, i suoi effetti, evadendo dal dualismo del creditore procedente, si proiettano a favore della massa. Evadendo dall'individualismo la legge fallimentare cioè, senza escludere l'applicabilità contingente anche dell'azione ordinaria pauliana per singoli rapporti e quando ne ricorrano i comuni estremi e presupposti, ha forgiato una speciale configurazione dell'azione, di carattere
concorsuale, che si inserisce come un utile strumento nella struttura del processo di fallimento, come mezzo a fine per pervenire all'accertamento reale dell'attivo e del passivo e per attrarne i cespiti nella procedura di realizzazione. L'azione diventa cosi di massa e concentra in sè stessa — a somiglianza di quanto 'avveniva nel diritto romano — anche la fase esecutiva, o per meglio dire si fonde automaticamente in questa per i fini diretti della realizzazione. D'altra parte, una serie di presunzioni, procedenti in via gradata, con riguardo alla vicinanza del momento perfezionativo degli atti a quello della dichiarazione di fallimento o della cessazione dei pagamenti, rende più agevole l'accertamento della frode, per cui si tiene conto altresì della natura particolare di dati atti e negozi, involgenti già in sè stessi elementi di sospetto ed inducenti la direzione ad alterare la
par condicio creditorum che deve imperare in tema di fallimento. La materia, già disciplinata ampiamente negli articoli 707 e seguenti del codice di Commercio del 1882, è stata attualmente regolata con una disciplina più organica, vivificata dagli indicativi di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nella nuova legge speciale sul fallimento del 16 marzo 1942, n. 267, senza tuttavia distaccarsi dai principii ed atteggiamenti fondamentali che son quelli sopra esposti.
In materia penale. Rinvio
Analogamente, in materia penale, l'istituto è stato atteggiato in modo da poter funzionare per entro alla stessa struttura del procedimento penale e per i fini particolari di questo, in ordine a i diritti creditori sia dello Stato che della parte lesa e dei difensori, dipendenti dal reato e dalla condanna. Questi crediti particolari sono specificamente indicati nell'articolo 189 cod. pen., ai coordinati fini anche della ipoteca legale e del sequestro conservativo penale. Anche qui, per agevolare il funzionamento dell'azione — che soccorre per la tutela di diritti illecito di natura penale, perturbatorie degli interessi della società e dei singoli – sono state introdotte presunzioni speciali in ordine all’elemento della mal fede e della frode, presunzioni a loro volta congegnate in relazione al fatto perturbatore generativo dei crediti, e cioè alla consumazione del reato, nonché alla data di questo. Come si è già altresì avuto occasione di ricordare, va rilevato come, in occasione del regolamento normativo della revocatoria penale, sia stata fatta per la prima volta applicazione del principio per cui pub prescindersi dal requisito normale della anteriorità del credito all'atto di alienazione, quando vi è tuttavia una concatenazione, un nesso teleologico tra l'alienazione ed il credito, ancorché successivo, nel senso di una preordinazione fraudolenta dello stato di insolvenza per frustrare le possibilità di realizzazione di crediti che si andranno a contrarre. In materia penale fu ammessa pertanto la revocabilità di atti di alienazione, gratuiti od onerosi, commessi
prima del reato ma in frode dei crediti che sarebbero stati per derivare dal reato cui già tendeva l'animo dell'agente. Ed il principio ha ora avuto sviluppi di carattere generale nella presente rielaborazione della materia (art. 2901, cpv.).
Da ricordare infine che, anche in materia penale, per crediti comunque derivanti dal reato, il particolare funzionamento della speciale revocatoria sopra accennata non esclude la possibilità di ricorrere, da parte degli interessati, alla ordinaria revocatoria civile, quando ne soccorrano i presupposti e gli estremi.
La revocatoria penale è regolata dagli articoli da
192 a
195 del codice penale .