(massima n. 1)
Le somme versate da una compagnia di assicurazione in forza di polizza sulla vita, al pari dei beni che siano stati con esse comprati, non si sottraggono all'acquisizione all'attivo, in caso di successivo fallimento dell'accipiens, tenuto conto che l'art. 1923 c.c. si limita a disporre l'impignorabilità delle «somme dovute» dall'assicuratore, non anche, quindi, delle «somme riscosse», e che la norma medesima, pertanto, indipendentemente dalla sua invocabilità in sede fallimentare (sotto il profilo della inclusione o meno delle «somme dovute» dall'assicuratore fra i beni non compresi nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 46 n. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), non può comunque giustificare una separazione di quanto già percepito e confuso nel patrimonio dell'assicurato o del beneficiario, con il conseguenziale esaurimento della funzione previdenziale del contratto assicurativo. Tale principio non trova deroga ove l'accipiens poi dichiarato fallito, sia minore ed erede della persona in relazione alla cui vita è stata stipulata la polizza, posto che, anche in questa ipotesi, l'indennizzo assicurativo viene riscosso iure proprio, non in forza di successione, e che, inoltre, le questioni in ordine alla assoggettabilità del minore a fallimento rilevano al diverso fine di un'eventuale opposizione avverso la relativa dichiarazione, ma non autorizzano di per sé l'esclusione di determinati beni dall'attivo.