Distacco e rinvio della novazione soggettiva
Il capo al quale si fa qui richiamo contempla e regola i tre negozi di delegazione, espromissione e accollo: sia che essi implichino la liberazione del precedente debitore, sia che costui rimanga, invece, obbligato, con il nuovo debitore risultante da ciascuno dei tre rapporti. Il riferimento è dunque limitato alle norme che contemplano le ipotesi di assunzione liberatoria. Per quanto la intitolazione dell'articolo dia forse l'impressione che tali ipotesi costituiscano nel complesso la vecchia categoria della novazione soggettiva, si vedrà a suo luogo come sia stato quasi integralmente invertito il sistema del vecchio codice, secondo il quale alla qualsiasi liberazione di un debitore, per sostituirvene altro, facesse necessario o normale riscontro il sorgere di una obbligazione nuova. Qui giova notare che questo articolo è proprio l'inverso di quello corrispondente allo schema di progetto ministeriale stampato in primo tempo e poi ampiamente rielaborato in seguito alle proposte ed alle osservazioni dei tecnici. Ivi, infatti, dopo aver riprodotta con qualche variante esplicativa le norme sulla novazione oggettiva e soggettiva secondo l'ordine ed il sistema del vecchio codice, il progetto aggiungeva un capo nuovo (IX) nel quale era disciplinata soltanto la assunzione di debito cumulativa, cioè non liberativa del vecchio debitore (articoli 140, 141 e 142). L'ultimo articolo, intitolato dell'«accollo negativo», si esprimeva semplicemente cosi: “Quando per effetto dell’assunzione del debito il debitore originario è liberato, si applicano le norme relative alla novazione”. Risulta, dunque, dalla semplice comparazione tra i nuovo testo e tutti quelli precedenti, come, volendo prescindere dalla non decisiva intitolazione dell’articolo in esame, la vecchia novazione soggettiva è bandita dal nuovo codice, così come lo era stata dal codice tedesco nei §§ 414 a 419 e 783 a 792. Quel che si è fatto o modificato nella sostanza lo si vedrà nel commentare il nuovo capo.