Il solo timore riverenziale(1) non è causa di annullamento del contratto(2).
Note
(1)
Il timore revereneziale consiste nella soggezione che si ha verso una figura autorevole.
(2)
Se, però, il soggetto verso cui si nutre il timore reverenziale minaccia di aprofittare della propria posizione, si passa alla violenza (1434, 1435, 1436 c.c.).