(massima n. 1)
Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. in virtł del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l'esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalitą dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 23/02/2007).