Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario [433, n. 6](1).
Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore(2).
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario [433, n. 6](1).
Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 15397/2013
La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 c.c..
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Il diritto agli alimenti viene attribuito per legge ad una persona in considerazione della sua incapacità di provvedere al proprio sostentamento e al necessario per vivere, considerando l'espressione "alimenti" più ampia del significato comune, comprendendo oltre all'alimentazione, il vestiario, l'alloggio, le cure della persona e l'istruzione.
I presupposti dell'obbligazione degli alimenti sono: a) un rapporto di parentela, affinità, adozione o una intervenuta donazione; b) lo stato di bisogno dell'avente diritto accompagnato dall'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento; c) la capacità economica dell'obbligato.
Inoltre, l'art. 433 del c.c. stabilisce l'ordine gerarchico delle persone tenute all'obbligazione degli alimenti che sono:
Nel caso, prospettato i fratelli saranno gli ultimi soggetti obbligati a fornire gli alimenti alle sorelle che si trovano in uno stato di bisogno, essendo tenuti per primi tutti gli altri soggetti indicati dalla norma. Pertanto, solo nel caso in cui l'obbligazione alimentare non possa essere soddisfatta dai soggetti indicati dalla predetta norma che precedono i fratelli, questi ultimi saranno tenuti a tale obbligo nella misura però dello stretto necessario.
“Spett.le Brocardi.it,
sono il terzo di tre fratelli tutti di età superiore ai 50 anni. Mi trovo attualmente in disoccupazione e con risparmi azzerati. Ho diversi debiti, di cui il più grosso è costituito dall'affitto del mio appartamento: infatti sono in arretrato di 7 mensilità e la Proprietà ha attivato l'iter di sfratto secondo contratto di locazione.
Se sarò costretto ad andarmene, dovrò vivere per strada.
I miei due fratelli maggiori hanno una posizione economica abbastanza buona: hanno un obbligo legale di mantenermi nei miei "bisogni primari"? Come dovrei procedere in caso di loro obbligo?
Ringraziando, porgo distinti saluti.
Lucio Maria T.”
Gli alimenti sono attribuiti a una persona in considerazione della sua incapacità di provvedersi il necessario per vivere, e ne viene fatto carico ad un'altra persona (per il vincolo di coniugio, parentela o affinità che la lega con la prima), tenuto conto delle sue possibilità economiche.
E' da tener presente che l'espressione "alimenti" nel linguaggio giuridico ha un significato ben più ampio del significato comune, e comprende, oltre all'alimentazione, quanto è necessario per l'alloggio, il vestiario, le cure della persona, l'istruzione scolastica e così via. Gli alimenti sono dovuti nei limiti del necessario a favore di chi ne ha bisogno, di chi si trova in personale difficoltà di vita.
L'art. 433 del c.c. stabilisce un ordine successivo tra le varie categorie di persone che devono gli alimenti in base al rapporto familiare. Soltanto là dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere, si passa alla categoria successiva. I primi obbligati sono, nell'ordine, il coniuge, seguono i figli, vengono poi i genitori (art. 436 del c.c.) e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali; vengono poi i generi e le nuore, il suocero e la suocera; ultimi i fratelli. In particolare, questi ultimi, debbono soltanto gli alimenti strettamente necessari per vivere.
Per ottenere gli alimenti si deve adire il giudice chiedendo il riconoscimento del diritto agli alimenti attraverso un atto di citazione che dichiari i fratelli tenuti a prestare gli alimenti a favore del soggetto che versa in stato di bisogno.