Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto(1).
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287](2).
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati [441], salvo il regresso verso gli altri [446](3).
Note
(1)
Dal tenore letterale della norma si evince chiaramente come essa sia una obbligazione alternativa (
art. 1285 del c.c.), potendo scegliere l'obbligato quale prestazione eseguire; alla pluralità dell'oggetto si contrappone l'unicità della prestazione da adempiere esattamente. La modalità di somministrazione, invece, potrà essere decisa discrezionalmente dal giudice tenuto conto del fondamentale interesse dell'alimentando-creditore.
(2)
Si ritiene che le modalità di somministrazione degli alimenti siano tassative, salva la possibilità di un accordo tra le parti che disponga in maniera diversa.
(3)
E' questo l'unico caso di obbligazione solidale, dovuto esclusivamente alla necessità di provvedere stante l'impossibilità e/o l'inerzia di altri obbligati.