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Articolo 443 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Modo di somministrazione degli alimenti

Dispositivo dell'art. 443 Codice Civile

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto(1).

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287](2).

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati [441], salvo il regresso verso gli altri [446](3).

Note

(1) Dal tenore letterale della norma si evince chiaramente come essa sia una obbligazione alternativa (art. 1285 del c.c.), potendo scegliere l'obbligato quale prestazione eseguire; alla pluralità dell'oggetto si contrappone l'unicità della prestazione da adempiere esattamente. La modalità di somministrazione, invece, potrà essere decisa discrezionalmente dal giudice tenuto conto del fondamentale interesse dell'alimentando-creditore.
(2) Si ritiene che le modalità di somministrazione degli alimenti siano tassative, salva la possibilità di un accordo tra le parti che disponga in maniera diversa.
(3) E' questo l'unico caso di obbligazione solidale, dovuto esclusivamente alla necessità di provvedere stante l'impossibilità e/o l'inerzia di altri obbligati.

Spiegazione dell'art. 443 Codice Civile

Il modo di somministrazione degli alimenti è tradizionalmente rimesso alla scelta del debitore.
Il primo comma dell'art. 443 ripete la formula dell'art. #145# del codice abrogato, con la sola differenza che ora si precisa l'assegno dover essere corrisposto in periodi anticipati. Anche in questo campo è attribuito all'autorità giudiziaria un largo potere di controllo e talora di decisione circa il modo della somministrazione. Così sarà devoluta al giudice la determinazione dei periodi; così lo stabilire se sia o meno opportuno di porre un capitale fruttifero a deposito presso qualche Istituto.
Al debitore deve però intendersi fatta salva la scelta di cui fa parola il primo comma. Ciò risponde ad una salvaguardia di motivi ed esigenze morali e familiari di cui solo l'interessato debitore può essere arbitro. In particolare, non si può costringere l'alimentatore a tenere nella propria casa l'alimentato che, anche se parente, può essere moralmente un estraneo. Ciò che importa è che, in un modo o in un altro, venga soddisfatto il bisogno di cui si tratta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

218 Nell'art. 443 del c.c. è stato sostituito al termine «pensione», usato dal progetto, l'altro «assegno», in conformità alla dizione usata nel successivo art. 446 del c.c..

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Consulenze legali
relative all'articolo 443 Codice Civile

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Natascha W. chiede
domenica 05/05/2019 - Estero
“Salve,

Il caso e' il seguente :

Tutti i soggetti sono di cittadinanza Italiana ed ivi residenti.

Ci sono 3 figli maggiorenni, lavoratori, due uomini e una donna.

La madre di loro, che vive sola e necessita di assistenza, preferirebbe fortemente andare a stare permanentemente con la figlia (A).

La figlia (A) che e' divorziata, non vuole saperne di tenere la madre con se' in casa sua.

Uno dei figli maschi (B) ha offerto alla madre di stare alla villa di lui che pero' e' isolata e lontana dalla città.

Il terzo figlio maschio (C) lavora correntemente all'estero.

La madre, di 82 anni, correntemente vive a Lecce a circa 150 chilometri dai figli A e B (che vivono ambedue nella stessa città cioè a Molfetta) in una casa di cui ella e' usufruttuaria (figlio C e' nudo proprietario della stessa casa avendola acquistata, con regolare contratto di compra vendita, dalla stessa madre).

Potrebbe farmi sapere (supportato, ove possibile, da riferimenti dottrinali e di giurisprudenza):

1) Se la madre ha diritto di scegliere a casa di quale figlio stare.
2) Se e' proponibile/imponibile che, al fine di avvicinarsi ai figli A e B, venga messo a disposizione della madre un locale sito in Molfetta (di proprietà comune ai tre figli) ed anche una badante (qualora i servizi offerti da A e B non fossero reputati sufficienti o idonei dalla madre).
3) Se comunque, qualora punto 2 non fosse accolto dalla maggioranza dei figli, e' proponibile/imponibile dalla madre che venga messa a disposizione della stessa una badante a spese dei tre figli, pur restando nella sua casa in usufrutto a Lecce.
4) Se, quando o qualora in futuro fosse necessario porre la madre in una casa di cura, quali contribuzioni a spese sia legalmente possibile chiedere ai figli.
5) Quali sono tutte le altre opzioni legali disponibili alla madre per garantirsi un supporto dai figli.

Ringrazio anticipatamente.

Cordiali saluti.

Natascha Williger”
Consulenza legale i 14/05/2019
Va innanzitutto premesso che il codice civile, mentre stabilisce il diritto dei figli di essere mantenuti dai genitori (art. 315 bis del c.c., comma 1), anche oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento dell’indipendenza economica, non prevede un analogo dovere generalizzato di mantenimento dei genitori a carico dei figli.
Infatti, in base all’ultimo comma della norma appena citata, il figlio è tenuto a contribuire al mantenimento della famiglia, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, “finché convive con essa”.
Le norme cui fare riferimento al fine di ottenere soluzione al presente quesito sono costituite dagli artt. 433 ss. c.c., che disciplinano gli alimenti.

Riguardo all’obbligazione alimentare vanno fatte subito due precisazioni essenziali:
- la misura degli alimenti non deve superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (in ciò occorre fare riferimento alla sua posizione sociale), ex art. 438 del c.c.; dunque la nozione di alimenti è sicuramente più ristretta rispetto a quella di mantenimento;
- l’obbligo alimentare presuppone lo stato di bisogno dell’avente diritto: quindi, nel nostro caso, la signora avrà diritto agli alimenti solo qualora si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
In proposito è stato affermato in giurisprudenza che “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” (così Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 25248/2013).

I soggetti tenuti a versare gli alimenti sono elencati, in ordine di precedenza, dall’art. 433 c.c. Tra questi, i figli sono secondi soltanto al coniuge.
Se, come in questo caso, vi sono più soggetti obbligati nel medesimo grado, ai sensi dell’art. 441 del c.c. tutti devono concorrere alla prestazione, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Per completare il quadro normativo di riferimento, l’art. 443 del c.c. disciplina il modo di somministrazione degli alimenti, stabilendo che chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
Dunque la scelta spetta al soggetto obbligato.

Fatta questa premessa, si risponderà alle domande nell’ordine in cui sono state formulate.
La risposta alla prima questione è negativa: la madre non ha diritto di scegliere a casa di quale figlio stare. Come si è visto sopra, la scelta circa il modo di adempiere all’obbligazione alimentare non spetta al beneficiario, ma al soggetto obbligato: o, meglio, nel nostro caso, ai soggetti obbligati, i quali non sono tenuti ad accogliere presso di sé il congiunto in stato di bisogno ma potrebbero benissimo optare per la corresponsione di un assegno periodico.
Inoltre, qualora non vi sia accordo tra le parti coinvolte, la decisione spetterà all’autorità giudiziaria. Infatti ai sensi dell’art. 441 c.c., ultimo comma, se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.
Analoga disposizione si ritrova al secondo comma dell’art. 443 c.c., secondo cui l'autorità giudiziaria può, sempre "secondo le circostanze", determinare il modo di somministrazione. Inoltre, per il terzo comma della norma. in caso di urgente necessità il giudice può porre temporaneamente l'obbligazione alimentare a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.8

Quanto alla domanda sub 2, la soluzione prospettata (messa a disposizione di un appartamento ed eventualmente di una badante) è sicuramente “proponibile”, e potrà essere adottata qualora vi sia l’accordo dei figli sia rispetto alle modalità che rispetto al quantum dei rispettivi contributi: ma non può essere imposta dalla madre, per le medesime ragioni sopra specificate, per cui la scelta circa il modo di prestare gli alimenti spetta ai soggetti obbligati e, in caso di disaccordo, al giudice.
Analoga risposta deve essere data rispetto al punto 3: pagare una badante alla madre che rimanga nel proprio attuale alloggio può essere una soluzione praticabile ove condivisa da tutti: altrimenti vige la regola per cui, in caso di disaccordo, sarà necessario rivolgersi al giudice.

Quanto al riparto delle spese relative ad un eventuale ricovero della madre in una struttura assistenziale (punto 4), dovrà anche qui farsi applicazione dei criteri già esaminati in precedenza. Pertanto i figli - ed eventuali obbligati di grado successivo, nel caso in cui i figli siano impossibilitati in tutto o in parte a provvedervi - saranno tenuti a contribuire in proporzione alle rispettive condizioni economiche. Non esistono, insomma, quote fisse, e ancora una volta sarà il giudice a decidere, laddove non arrivi la buona volontà delle parti.
Quanto alla domanda sub 5, allo stato lo strumento degli alimenti - sempre, naturalmente, che ricorra il presupposto dello stato di bisogno - risulta essere l’unico a disposizione della madre per “costringere” i figli a prestarle la necessaria assistenza.

In alternativa - ma ciò presupporrebbe l’accordo tra le parti - vi sarebbe lo strumento contrattuale, quale ad esempio la stipula di un contratto come il c.d. vitalizio alimentare. Tale figura contrattuale non è espressamente prevista dal codice civile, ma trova riconoscimento nella giurisprudenza. In particolare, secondo Cass. Civ., Sez. II, ordinanza, n. 11290/2017, “il vitalizio alimentare è il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni e si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 del c.c. per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali”.
Naturalmente l’utilizzabilità del vitalizio presuppone, a livello pratico, che la madre sia proprietaria di beni o disponga di altre sostanze da poter offrire ai figli in cambio delle prestazioni pattuite (il che non avverrebbe se la madre si trovasse in stato di bisogno).

Quanto all’ultima questione sollevata, il figlio potrebbe certamente agire in giudizio nei confronti dei fratelli qualora questi si rendessero inadempienti all’obbligo alimentare nei confronti della madre, e ciò sia nel caso in cui sia necessario stabilire la misura del contributo di ciascuno (ricordiamo che non esistono quote fisse ma occorrerà verificare caso per caso le rispettive capacità economiche), sia nel caso in cui sia già stata fissata la misura della contribuzione di ciascuno e uno o più obbligati non versino quanto di loro spettanza. Il tipo di azione da esercitarsi non può essere determinato a priori ma andrà verificato caso per caso in relazione alle circostanze concrete (ad esempio, eventuale esistenza di un accordo scritto tra le parti, oppure di una precedente pronuncia del giudice, ecc.).

Gaetano v. chiede
sabato 19/09/2015 - Campania
“Siamo quattro fratelli :il primo 87enne operato al cuore recentemente, il secondo 82enne che io sappia non ha malattie rilevanti , il terzo 81enne portatore di pacemaker e operato di recente per l'asportazione di un rene a causa tumore, il sottoscritto 78enne con frequenti episodi di fibrillazione atriale persistente.
Abbiamo una sorella 85 enne vedova senza figli affetta da neoplasia e dichiarata totalmente invalida , titolare di indennità di accompagnamento e pensione di reversibilità .Essa è inoltre soggetta periodicamente a scompensi cardiaci a causa di fibrillazioni atriali persistenti. Da vent'anni vive in pensionato privato a pagamento.
Nonostante molteplici tentativi di inserirla in una RSA non siamo ancora riusciti a trovarle una sistemazione decorosa dove possa essere accudita dal punto di vista sanitario . Nonostante ciò e i continui ricoveri in ospedale negli ultimi mesi viene dimessa da tali ospedali in quanto a loro dire la loro funzione è limitata a soli pochi giorni e quindi poi devono provvedere i fratelli.
Chiedo alla Sua competenza e gentilezza se realmente i fratelli , in condizioni di precarietà di salute e di avanzata età debbano o meno farsi carico dell'assistenza ( non economica ) della sorella visto che lo Stato e le sue strutture latitano su faccende di tale gravità.
Grazie per un Suo parere nel merito.”
Consulenza legale i 21/09/2015
Dal punto di vista giuridico, i fratelli hanno l'unico obbligo di corrispondere alla sorella gli alimenti, cioè una somma di denaro stabilita dal giudice.
Presupposti per l'accoglimento della domanda di alimenti sono che la persona si trovi in stato di bisogno economico e che i soggetti obbligati (vedi l'elenco all'art. 433 del c.c.) abbiano le risorse economiche per poter sostenere la contribuzione a favore del familiare.

L'ammontare dovuto a titolo di alimenti è limitato al necessario per la vita dell'alimentando (in ciò gli alimenti si differenziano dal mantenimento).
Va precisato, inoltre, che l'art. 439 del c.c. stabilisce, nel caso specifico del rapporto tra fratelli e sorelle, che gli alimenti sono dovuti nella misura dello "stretto necessario": con questa espressione ci si riferisce ai bisogni primari dell'individuo, quindi vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, con esclusione di tutti i bisogni ulteriori. Nel caso di una persona anziana, gli unici bisogni sono proprio quelli primari: per questo, si ritiene che la misura degli alimenti possa corrispondere alla retta dell'istituto di cura che l'anziano eventualmente non riesce a sopportare integralmente con i propri redditi.

Poiché si trova in stato di bisogno chi manca di ogni risorsa o dispone di mezzi insufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie, nel caso di specie non sembrerebbe ravvisarsi il presupposto per la richiesta degli alimenti da parte della sorella, considerato che la stessa gode di una indennità di accompagnamento e della pensione di reversibilità che le consentono di vivere in un pensionato a pagamento.

Ad ogni modo, anche ritenendo sussistente il presupposto di legge, l'eventuale giudice adito per la domande degli alimenti potrebbe condannare i fratelli solo al pagamento di una somma di denaro periodica, a meno che uno dei fratelli obbligati non decida volontariamente di accogliere in casa propria la persona bisognosa. Lo stabilisce l'art. 443 del c.c.: "Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto".
La scelta, quindi, è rimessa alla volontà dell'obbligato, salvo il vaglio dell'Autorità Giudiziaria, con l'annotazione che, secondo autorevole opinione dottrinale - che appare maggioritaria (Vincenzi Amato, Gli alimenti, in Trattato Rescigno, vol. III, Torino, 1982, p. 828. Per altri, il giudice potrebbe sostituirsi al debitore nella scelta tra denaro e accoglienza in casa: vedi Secco-Rebuttati, Degli alimenti, Milano, 1957, p. 155) - la scelta della convivenza tra obbligato e alimentando non può essere "imposta", pena il sorgere di problemi di compatibilità con la tutela costituzionale della libertà personale.
Nel caso di specie, l'opzione dell'accoglimento in casa della persona bisognosa sembra comunque da doversi escludere, vista la sua costante necessità di assistenza sanitaria, che difficilmente potrebbe essere garantita da nessuno dei fratelli nella propria abitazione.

Poiché la sorella è già collocata in una casa di cura, qualora le sue necessità mediche si facessero più importanti, tali da costringerla a cambiare struttura per essere meglio seguita, potrebbe profilarsi un obbligo per i fratelli di farsi carico dell'eventuale differenza di retta che la donna non possa sostenere da sola con le proprie entrate. Tuttavia, l'obbligo contributivo per i fratelli sorgerebbe solo in conseguenza di una sentenza del giudice, emessa su domanda della sorella (eventualmente proposta dal suo legale rappresentante, se ella è inferma e ha un tutore, curatore o amministratore di sostegno).