Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [438].
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo [443] di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze [446](1).
Note
Nulla quaestio relativamente alla divisibilità dell'obbligazione; dubbi si pongono invece all'eventuale successivo regresso (ex art. 1299 del c.c.) nei confronti degli altri obbligati, da parte di chi avesse provveduto ai bisogni dell'alimentando: si ritiene possibile nel caso non si fosse trattato di un obbligato bensì di terzo.