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Articolo 441 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Concorso di obbligati

Dispositivo dell'art. 441 Codice Civile

Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [438].

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo [443] di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze [446](1).

Note

(1) Nel concorso di coobbligati (in via parziaria, come si ritiene unanimemente in dottrina ed in giurisprudenza), anche di grado diverso, per la medesima obbligazione alimentare legale (non volontaria), dovrà aversi riguardo alle capacità economiche degli obbligati.
Nulla quaestio relativamente alla divisibilità dell'obbligazione; dubbi si pongono invece all'eventuale successivo regresso (ex art. 1299 del c.c.) nei confronti degli altri obbligati, da parte di chi avesse provveduto ai bisogni dell'alimentando: si ritiene possibile nel caso non si fosse trattato di un obbligato bensì di terzo.

Spiegazione dell'art. 441 Codice Civile

Il concorso tra più persone obbligate nello stesso grado è pro capite, senza farsi distinzione, ad es., fra maschi e femmine, avi di una linea o di un'altra, ecc.; ed è in proporzione delle condizioni economiche d'ognuno, il che può portare a differenze nelle varie quote. In caso di contrasti, è decisivo l'apprezzamento delle circostanze che l'autorità giudiziaria è chiamata a compiere.

Il concorso fra obbligati di grado diverso normalmente non è ammesso. Così un primo chiamato che sia abbiente non potrà riversare, né in tutto né in parte, l'onere su di un successivo, solo perché più abbiente. Nel caso, poi, che il primo chiamato non sia in condizione di sopportare l'intero onere, parte di esso può essere addossato su di uno successivo. Anche qui l'autorità giudiziaria apprezzerà le circostanze e provvederà del caso. Non possono intervenire altro che considerazioni equitative volta per volta. Se non fosse stabilito tale intervento dell'autorità giudiziaria, la quasi impossibilità di porre criteri obbiettivi per stabilire la proporzione degli oneri in tale ipotesi avrebbe indotto l'interprete in gravi difficoltà.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

217 Nell'art. 441 del c.c. non è stato inserito, come si era proposto, l'accenno all'ipotesi che l'obbligazione alimentare per tutti o per alcuni dei chiamati in grado anteriore riesca estremamente gravosa. E' sembrato che tale dizione si sarebbe potuta prestare in pratica ad alterare l'ordine di graduazione che la legge stabilisce per le diverse categorie di persone tenute agli alimenti. Il testo pertanto si limita a prevedere l'ipotesi abbastanza precisa dell'impossibilità di sopportare in tutto o in parte l'onere.

Massime relative all'art. 441 Codice Civile

Cass. civ. n. 1767/1986

Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell'art. 441 c.c., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l'assegno valutato sufficiente allo stretto necessario, per il sostentamento dell'alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l'onere pro parte, l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace.

Cass. civ. n. 3901/1968

Chi ha provveduto ai bisogni dell'avente diritto agli alimenti può esercitare l'azione di regresso verso il coobbligato ex lege senza necessità di diffidare preventivamente quest'ultimo ad adempiere l'obbligazione.

Non può qualificarsi adempimento di un'obbligazione naturale il fatto di un coobbligato alla prestazione di alimenti che abbia effettuato la prestazione, oltre che per la propria quota, anche per quella di altro coobbligato di pari grado, senza mai richiedere il concorso di quest'ultimo; ciò perché la norma dell'art. 441 c.c., che espressamente stabilisce l'obbligo di concorso alla prestazione degli alimenti nel caso di concorso di più obbligati, ha natura cogente, mentre, al contrario, l'obbligazione naturale è un dovere originariamente non giuridico, che acquista efficacia giuridica mediante l'adempimento. La detta ipotesi configura, invece, una gestione di affari ad opera di uno dei coobbligati alla prestazione
alimentare, perché l'affare è in parte proprio ed in parte altrui.

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Consulenze legali
relative all'articolo 441 Codice Civile

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P. C. chiede
domenica 01/09/2024
“Buonasera,
mia nonna Mevia è vedova e molto anziana e non riesce più a coprire interamente da sola con la pensione ed i propri risparmi le spese per il proprio mantenimento (spese per la badante, generi alimentari, bollette, etc)
La nonna ha avuto tre figli: Tizio, Caia e Sempronia.
Tizio è deceduto anni fa ed ha due figli in vita.
Mia mamma Caia è deceduta alcuni mesi fa ed io sono l’unica figlia.
Sempronia è l’unica figlia di Mevia ancora in vita ed ha a sua volta un figlio.

Secondo la corretta interpretazione dell’art. 433 c.c., tralasciando l’aspetto morale della vicenda, a chi compete adesso contribuire economicamente al mantenimento della nonna?

- Soltanto alla figlia Sempronia ancora in vita? (tenendo conto che è perfettamente in grado di sopportare l’onere economico e secondo il principio che il primo soggetto con vincolo di parentela più prossimo alla nonna in grado di adempiere esclude tutti gli altri con grado di parentela minore).

Oppure
- dobbiamo contribuire anche noi nipoti (figli dei defunti Tizio e Caia) ed in questo caso in quale proporzione? (in parti uguali o diverse rispetto alla figlia Sempronia?)

Ringraziando anticipatamente per una chiara ed esaustiva risposta, cordiali saluti.

Consulenza legale i 02/09/2024
Gli alimenti consistono in una prestazione di natura economica, costituita in genere dal pagamento di una somma di denaro, ma che può essere eseguita anche in maniera “diretta”, cioè accogliendo presso di sé e mantenendo la persona beneficiaria (nel nostro caso, l’anziana nonna).
L’obbligo di versare gli alimenti presuppone lo stato di bisogno dell’avente diritto, ovvero la sua incapacità di provvedere al proprio mantenimento.
La legge stabilisce una "graduatoria" tra soggetti obbligati a pagare gli alimenti, contenuta nell’art. 433 c.c., il quale prevede - tra gli altri - “i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi”.
In effetti, qui c’è una sola figlia superstite, sulla quale - in teoria - potrebbe gravare per intero l’obbligo alimentare, anche se la formulazione della norma lascia spazio per qualche dubbio interpretativo.
In ogni caso, nella materia di cui ci stiamo occupando non esiste - al contrario di quanto avviene in ambito ereditario - una predeterminazione di quote.
Infatti la misura in cui ogni soggetto potenzialmente obbligato è tenuto a versare gli alimenti varia da caso a caso ed è proporzionale a due elementi:
  1. lo stato di bisogno di chi li domanda;
  2. le condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Pertanto è possibile che la figlia superstite neghi di essere in grado di provvedere, da sola, a mantenere la madre: in tal caso, a decidere sarà inevitabilmente un giudice.
Inoltre, occorre tenere conto anche di quanto previsto dall’art. 441 c.c., il quale disciplina l’ipotesi di concorso di obbligati, cioè di presenza di più soggetti tenuti a versare gli alimenti.
Il concorso può essere di tue tipi:
  • vi possono essere più obbligati nello stesso grado: in questo caso, tutti dovranno partecipare, ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (ripetiamo comunque che non esistono quote prestabilite);
  • oppure, possono esservi più persone tenute a versare gli alimenti, ma in gradi diversi: tuttavia, la presenza di obbligati di grado anteriore non esclude che possano essere chiamati al pagamento gli obbligati di grado inferiore, in tutto o in parte, se gli obbligati di grado “più alto” non sono in grado di far fronte da soli alla prestazione.
Ad ogni modo, in mancanza di accordo tra le parti la determinazione delle quote spetterà al giudice.

ENZO P. chiede
giovedì 06/02/2020 - Lombardia
“Mia moglie ha 6 fratelli/sorelle.
Un fratello, ammalato e non autosufficiente, deve essere ricoverato in una casa di riposo e non dispone di mezzi bastanti, per cui l'assistente sociale chiede la partecipazione.
La situazione :
1) mia moglie situazione economica BUONA
2) sorella n°2 BUONA
3) sorella n°3 defunta ma situazione eredi figlia e figli del figlio defunto BUONA
4) fratello n° 4 defunto ma situazione moglie e figlio BUONA. Però hanno rinunciato ala eredità
5) fratelli n° 5 e 6 situazione modesta.
Il fratello n°7 è la parte in causa.
Cosa dice la legge?.”
Consulenza legale i 12/02/2020
Il codice civile contiene alcune norme volte a determinare con precisione quali sono le persone obbligate a prestare gli alimenti qualora taluno versi in stato di bisogno, stabilendo un ordine espresso tra i medesimi soggetti obbligati.
In particolare, la norma a cui occorre sin da subito rivolgere la propria attenzione è l’art. 433 del c.c., dalla cui lettura si evince chiaramente che tra i soggetti obbligati vi sono, pur se posti come ultimi in ordine di grado, i fratelli e le sorelle del bisognoso, sia germani che unilaterali.
Si tratta di persone che il legislatore ha voluto scegliere in virtù di un particolare legame che li unisce alla persona bisognosa, e la relativa elencazione deve ritenersi tassativa e progressiva, nel senso che soggetti obbligati sono soltanto quelli in essa elencati e che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri (l’ordine è dato dalla intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità).

Nel caso di specie sembra di capire che la persona che versa in stato di bisogno non abbia coniuge, né figli, né ascendenti, generi e nuore, né suoceri, ma solo fratelli e sorelle, alcuni dei quali deceduti.
Pertanto, non avendo la persona interessata una famiglia c.d. nucleare (della quale fanno parte coniuge e figli), l’obbligo alimentare non può che farsi gravare sui membri di quella che si definisce famiglia estesa, ossia su fratelli e sorelle, pur dovendosi in ciò ravvisare una sorta di residuo di un concetto di famiglia che non risponde più all’epoca attuale, in cui il diritto di famiglia è costruito quasi interamente intorno alla famiglia nucleare.

Poiché, come detto prima, l’elencazione contenuta all’art. 433 c.c. è da ritenere tassativa, l’obbligo di prestare gli alimenti non potrà che farsi gravare su fratelli e sorelle in vita, mentre nessun obbligo può sorgere per i figli di quelli premorti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno rinunciato all’eredità.
Quindi, ritornando al caso in esame, obbligati saranno la moglie di chi pone il quesito (sorella n. 1), la sorella n. 2 ed i fratelli nn. 5 e 6.
Non possono esserlo i discendenti o il coniuge della sorella n. 3 e del fratello n. 4, e ciò anche in considerazione della natura strettamente personale dell’obbligazione alimentare, dalla quale se ne fa discendere non solo che legittimato attivo è soltanto colui che si trova in stato di bisogno o il suo rappresentante legale, ma anche che l’obbligazione si estingue ipso iure alla morte del soggetto attivo o del soggetto passivo (in tal senso dispone espressamente l’art. 448 del c.c.).

Qualora poi, come succede in questo caso, vi siano più soggetti obbligati nello stesso grado (le sorelle nn. 1 e 2 e i fratelli nn. 5 e 6), dovrà farsi applicazione dell’art. 441 c.c., il quale dispone che tutte le persone obbligate devono concorrere alla medesima prestazione, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Chiaramente, la misura della partecipazione concreta di ciascun obbligato non può che essere preliminarmente affidata ad un accordo tra gli stessi coobbligati, i quali potranno determinarne misura, distribuzione e modo di somministrazione.
Solo in mancanza di accordo, sarà l’autorità giudiziaria a dover provvedere secondo le circostanze (così art. 441 c.c.).
In particolare, giudice competente per l’azione alimentare, secondo la regola generale di cui all’art. 18 del c.p.c., è quello del luogo in cui risiede o è domiciliato il convenuto, ove per convenuto deve intendersi colui o coloro che si rifiutano di prestare gli alimenti o che non vogliono prestarli in misura adeguata.
Ma competente è anche, ex art. 20 del c.p.c., il giudice del luogo in cui l’alimentando risiede o è domiciliato.

A tal proposito la Suprema Corte (Cass. N. 1767/1986) ha precisato che il giudice non deve ripartire l’assegno a carico dei coobbligati in egual misura, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione in proporzione alla sua capacità economica, e sempre che tutti i coobbligati abbiano tale capacità economica; in caso contrario l’assegno dovrà essere posto a carico del solo obbligato economicamente capace.
Peraltro, secondo la tesi che, almeno in dottrina, sembra prevalente, si ritiene che l’obbligazione tra i coobbligati non sia solidale (nel senso che uno degli obbligati può essere chiamato a rispondere per tutti, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli altri), ma parziaria, in quanto ciascun condebitore è obbligato in ragione delle proprie possibilità economiche.

Ma vi è un’altra norma di cui occorre tenere conto in casi come questo, in cui l’obbligo alimentare viene a gravare su fratelli e sorelle, ed è l’art. 439 del c.c., il quale dispone che tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario (il fondamento di tale limitazione starebbe nella attenuazione del vincolo familiare rispetto ai parenti in linea retta).
Certamente il concetto di stretto necessario è molto vago, ma si preferisce una sua interpretazione non troppo rigorosa, la quale tenga in ogni caso conto delle qualità personali e del tenore di vita dell’alimentando.
Si rinviene in proposito una sentenza di merito (Tribunale di Bari del 06.09.2007), nella quale viene precisato che il concetto di “alimenti strettamente necessari” si riferisce non solo alla somministrazione del vitto e dell’alloggio, ma anche al vestiario, alle cure mediche e a tutto quanto è indispensabile per la vita dell’alimentando.

Concludendo, dunque, considerato che obbligati alla prestazione degli alimenti sono i fratelli e le sorelle attualmente in vita, ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche, sarebbe opportuno stabilire consensualmente in che misura ciascuno dovrà partecipare al pagamento della retta per il ricovero in casa di cura del fratello bisognoso.
In mancanza di accordo, sarà purtroppo indispensabile l’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale, nel determinare la misura di compartecipazione di ciascun obbligato, non potrà che fare riferimento alla situazione economica (buona o modesta che sia) di ciascuno.

Infine, si ritiene possa essere utile un ultimo suggerimento, ossia quello di adoperarsi per raccogliere informazioni, possibilmente tramite l’ASL di competenza o il Comune del luogo di residenza, circa l’eventuale esistenza di interventi socio sanitari per disabili, considerato che, in fondo, la persona che avrebbe diritto agli alimenti, sembra proprio trovarsi in una situazione di disabilità.


Umberto E. chiede
martedì 20/09/2016 - Piemonte
“Salve,
premetto che ho una nonna di 84 anni ancora autosufficiente con tre figli, due maschi ( i miei zii) ed una femmina (mia madre).
Purtroppo mia nonna 10 anni fa ha deciso di vendere la sua abitazione personale (venduta per alcune centinaia di migliaia di euro) e , contrariamente a ciò che le avevano consigliato due dei suoi figli (mia madre ed uno zio) ha deciso di far gestire il denaro ricavato dalla vendita solo ad un figlio (lo zio "favorito") che ha sempre condotto una vita al di sopra delle proprie possibilità.
Da allora mia nonna vive in un appartamento in affitto e detiene come unica fonte di reddito la reversibilità del marito deceduto(non ne conosco la cifra esatta) e conduce una vita molto semplice e non si sa se usa o no il suo denaro ricavato dalla vendita della sua casa.

Fatta questa premessa, devo precisare che mia madre (casalinga) ed io (lavoratore precario) da circa un anno abbiamo ereditato dall'improvvisa morte di mio padre un grande patrimonio al 50% ciascuno e che dalla precedente situazione di nullatenenza siamo diventati benestanti.
Se nel più che probabile caso in cui mia nonna non possieda più denaro personale da utilizzare per sé stessa quando non sarà più autosufficiente ma malata, in che misura dovrà contribuire mia madre rispetto ai suoi fratelli dato che gli altri due zii non possiedono beni di proprietà personali (esclusi i redditi da lavoro)?

C'è la possibilità di sapere che fine hanno fatto i soldi frutto della vendita della sua casa ed ora gestiti dal figlio "favorito"?

Dato che mia nonna probabilmente si troverà in una precaria situazione finanziaria per sua personale colpa (non ha avuto un comportamento corretto nei confronti di mia madre e di uno zio e non ha ascoltato i loro consigli) non vi è la possibilità di "blindare" in maniera legale l'eredità di mia madre, eredità che proviene dalla famiglia di mio padre e che quindi danneggia il sottoscritto?

Grazie per la risposte”
Consulenza legale i 27/09/2016
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per il sorgere futuro di un credito alimentare in capo alla madre non più autosufficiente.

Va, a tal proposito, preliminarmente chiarito che l’obbligo degli alimenti non sorge automaticamente ma deve essere necessariamente stabilito da una sentenza del Giudice: di conseguenza, per beneficiare degli alimenti occorre presentare apposita domanda giudiziale.

Ciò premesso, l’art. 444 del cod. civ. stabilisce “se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche”.
Tale ultimo inciso è molto significativo, perché uno dei presupposti essenziali di cui il Giudice tiene conto nel verificare l’esistenza dell’obbligo alimentare è proprio la condizione economica di chi vi è tenuto.

Precisa infatti l’art. 438 cod. civ.: “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. (…)
Occorrerà valutare, quindi, quella che è (l’attuale) situazione economica del debitore, con la precisazione però che – a differenza dell’alimentando – egli non è tenuto ad un comportamento “operoso”, ovvero a sforzarsi, utilizzando appieno le proprie capacità reddituali e lavorative, per essere in grado di adempiere (ad esempio, la mancanza di un reddito adeguato non gli impone di trovarsi un lavoro).

Si noti bene che è ritenuto in condizioni economiche tali da soddisfare l’obbligo alimentare anche chi, pur non avendo propri beni o una propria fonte di guadagno, sia in grado di condurre una vita dispendiosa ricevendo dai propri genitori denaro e altri beni.

In sintesi, per rispondere alla prima delle domande poste nel quesito, i due fratelli assieme alla sorella saranno tutti tenuti agli alimenti nei confronti della madre quando quest’ultima non sarà più in grado di provvedere al proprio mantenimento, ma ciascuno in proporzione alla propria condizione economica: non esistono, quindi, per legge, delle percentuali o comunque una misura predeterminata, ma sarà il Giudice a dover valutare caso per caso “fotografando” la situazione economica dei debitori.

Si precisa, in merito a quanto si osserva nel quesito sul comportamento poco corretto e poco lungimirante dalla madre, che il diritto agli alimenti sussiste purtroppo anche se l’alimentando versa in stato di bisogno per propria colpa, in quanto la solidarietà familiare su cui tale diritto si fonda prescinde, secondo il legislatore, da qualsiasi valutazione di ordine morale (salva una condotta disordinata e riprovevole dell’alimentato, ma successiva all’assegnazione degli alimenti, il che è difficilmente ipotizzabile nel caso in esame).

Sull’esito della vendita dell’immobile, non ci sono strumenti legislativi specifici per sapere se e come ne sia stato utilizzato il prezzo: certamente, in ogni caso, se i due figli “estromessi”, per così dire, dall’operazione, volessero sapere con esattezza cosa sia accaduto di quel denaro, potranno agire avanti all’Autorità Giudiziaria, spiegando che la madre aveva conferito mandato di gestione del denaro in questione (e sulla circostanza avranno l’onere della prova) e chiedendo quindi che il fratello mandatario renda il conto di quella gestione, attraverso tutti i documenti necessari allo scopo (estratti conto, ricevute, ecc.).

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di “blindare” la propria eredità nei confronti degli altri familiari, va detto che purtroppo, mentre è senz'altro possibile estromettere i fratelli dalla successione, non sarà così per la madre.

Infatti, mentre nella successione “per legge” concorrerebbero sia la madre che i fratelli della defunta, scegliendo - ad esempio - la via testamentaria si potrebbe ottenere l'effetto di estromettere, legittimamente, i fratelli dall’eredità: questi ultimi, infatti, non appartengono alla categoria dei cosiddetti "legittimari", ovvero coloro che hanno un diritto inderogabile di ricevere una quota parte del patrimonio del parente defunto.

La madre, invece, rientra a tutti gli effetti nella categoria dei legittimari, e quindi neppure attraverso il testamento è possibile "diseredarla", avendo la medesima comunque diritto ad un terzo del patrimonio della figlia (art. 538 cod. civ.).