(massima n. 1)
Gli interessi su capitale del figlio minore, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestą, ai sensi dell'art. 324 c.c. Pertanto, deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore etą.