(massima n. 1)
Di regola, l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici è sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice; un obbligo di motivazione integrativa può sussistere solo laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e la coerenza nell'esposizione concettuale si rilevi determinante nella scelta sulla reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'Amministrazione.