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Concorsi pubblici: scrivere in stampatello è segno di riconoscimento?

Concorsi pubblici: scrivere in stampatello è segno di riconoscimento?
L’utilizzazione della scrittura in stampatello è una modalità d’uso consentita e risponde al comprensibile timore del candidato che la sua grafia in corsivo non renda ben comprensibili da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.
Con la sentenza n. 566 del 14 dicembre 2017, il TAR Abruzzo si è occupato di un’interessante caso di impugnazione di un provvedimento, con il quale una candidata ad un concorso pubblico era stata esclusa dalla partecipazione alla prova orale.

Nello specifico, la donna aveva partecipato ad un concorso pubblico ed era stata esclusa dalla partecipazione alla prova orale, in quanto la stessa non aveva superato la prova pratica, che era stata “valutata dalla Commissione con l’attribuzione del punteggio di 19/30, inferiore alla soglia minima di 21/30”.

La candidata, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi al TAR, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice l’aveva esclusa dalla prova orale.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Commissione non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 97 Cost. e all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, “per insufficiente motivazione espressa con il voto numerico, in assenza di un’idonea predeterminazione dei criteri di valutazione”.

A detta della ricorrente, inoltre, il provvedimento della Commissione avrebbe violato, altresì, gli artt. 9 e 15 del DPR n. 483 del 1997, in quanto “i criteri di valutazione sarebbero estremamente generici ed inadeguati a comprendere le ragioni dei voti attribuiti”.

Evidenziava, inoltre, la ricorrente, che una delle candidate ammesse alla prova orale avrebbe dovuto essere stata esclusa dalla procedura, “per aver redatto la prova scritta in stampatello, indice di riconoscibilità del compito”.

Il TAR riteneva, in effetti, di dover, almeno parzialmente, aderire alle considerazioni svolte dalla candidata esclusa dalla prova orale.

Osservava il TAR, in proposito, che, nel caso in esame, non era possibile comprendere il percorso logico seguito dalla Commissione esaminatrice nell’attribuire alla ricorrente il voto relativo alla prova pratica sostenuta.

La Commissione esaminatrice, infatti, aveva utilizzato dei criteri valutativi assolutamente generici, con la conseguenza che la ricorrente non era stata posta nelle condizione di comprendere le “ragioni della decisione della pubblica amministrazione di ritenere insufficiente il proprio compito”.

Secondo il TAR, tuttavia, la ricorrente non poteva pretendere di ottenere la “rivalutazione delle prove scritte e teorico pratiche”, in quanto ciò avrebbe determinato “un’inammissibile ripetizione della valutazione delle prove d’esame e sostituzione del giudizio del giudice amministrativo a quello della Commissione, in violazione del principio di separazione dei poteri”.

Rilevava, infatti, il TAR, che “il giudizio tecnico discrezionale della Commissione d’esame, seppure opinabile, non rende di per sé illegittima la valutazione effettuata”.

Secondo il TAR, inoltre, appariva infondata, altresì, la censura sollevata dalla ricorrente, relativa alla presunta “illegittima ammissione alla prova orale della candidata ..., per aver redatto la prova in stampatello”.

Precisava, sul punto, il TAR, che “i segni di riconoscimento della prova scritta devono consistere in chiare e strane apposizioni grafiche, tali da consentire a chi legge un compito di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto”.

Di conseguenza, a detta dei giudici, “l’utilizzazione della scrittura in stampatello (maiuscolo o minuscolo), pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità d’uso consentita, salvo espresso divieto nel bando, e risponde al comprensibile timore del candidato che la sua grafia in corsivo non renda ben comprensibili da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni”.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Abruzzo - avendo, seppur parzialmente, accolto il ricorso proposto dalla candidata esclusa dalla prova orale - annullava il provvedimento impugnato.


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