(massima n. 1)
Secondo un precedente orientamento, non era possibile integrare la motivazione del provvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo con un successivo provvedimento adottato in autotutela, in quanto, in caso contrario, si sarebbe stravolta la posizione di paritą delle parti ed il privato sarebbe stato costretto ad impugnare il nuovo provvedimento.